Occupazione suolo pubblico su viabilità principale: divieto non derogabile dall’emergenza Covid (TAR Lazio n. 3371 del 23.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle strade urbane classificate dal P.G.T.U. di Roma Capitale come viabilità principale è preclusa ogni occupazione di suolo pubblico di natura commerciale, anche sulla carreggiata e sugli stalli di sosta. Il divieto posto dall’art. 12, comma 2, D.A.C. n. 21/2021 è coerente con l’art. 20 cod. strada e non è derogato dalla normativa emergenziale Covid-19, che non incide sui profili di sicurezza stradale. Il provvedimento di rigetto ha natura vincolata, con la conseguenza che l’omessa comunicazione dei motivi ostativi è irrilevante ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990 e non può radicarsi alcun affidamento tutelabile. Anche il successivo ordine di rimozione, ove inserito nello stesso atto impositivo, è legittimo.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in un locale situato su una strada classificata dal P.G.T.U. capitolino come viabilità principale. Nel febbraio 2021 presenta istanza di nuova concessione di occupazione di suolo pubblico per emergenza Covid-19, poi integrata da comunicazione di mantenimento, per complessivi mq. 36,27, con pedana collocata al di sotto del marciapiede, su strada.

Con determinazione del settembre 2024 Roma Capitale rigetta parzialmente l’istanza, limitatamente all’occupazione sulla carreggiata, e ordina la rimozione dei manufatti entro sette giorni, qualificando l’atto come comunicazione di avvio del procedimento di rimozione. La ricorrente impugna la determina; l’istanza cautelare viene respinta prima in sede monocratica, poi dal Collegio e in appello. Nell’ottobre 2025 la Polizia Locale esegue la rimozione della pedana e degli arredi; la società propone motivi aggiunti avverso tale atto e chiede il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro regolatorio applicabile. L’art. 20 cod. strada vieta l’occupazione della sede stradale sulle strade di tipo A, B, C e D e ammette, sulle strade E) e F), l’occupazione della carreggiata solo a determinate condizioni. L’art. 12, comma 1 e 2, D.A.C. n. 21/2021 subordina il rilascio della concessione al rispetto del Codice della Strada e del P.G.T.U., disponendo che sulle sedi stradali della viabilità principale non sono consentite nuove occupazioni commerciali, salvo marciapiedi e aree di sosta delimitate da elementi fissi.

Poiché la strada di causa rientra tra quelle di viabilità principale secondo il P.G.T.U., e la relativa classificazione non è stata tempestivamente impugnata, essa non è più contestabile. Il Collegio richiama la giurisprudenza secondo cui il rinvio al concetto omnicomprensivo di viabilità principale adottato dal P.G.T.U. è legittimo e «non incoerente» con l’art. 20 cod. strada, che disciplina ipotesi diverse. Il divieto si estende agli stalli di sosta.

Quanto alla D.A.C. n. 118/2025, sopravvenuta al diniego, essa consente le occupazioni sulle strade E) solo su marciapiede e sulla fascia di sosta laterale. Nel tratto di causa è presente un mero stallo, privo di corsia di manovra e di striscia di margine discontinua: manca dunque il presupposto della deroga.

Le censure procedimentali sono infondate. Essendo l’atto di natura vincolata, l’apporto collaborativo del privato non avrebbe potuto mutarne il contenuto, con conseguente irrilevanza dell’omesso preavviso di rigetto ex art. 21-octies legge n. 241/1990. Non sorge alcun affidamento, non essendovi provvedimenti concessori taciti. Quanto all’ordine di rimozione, esso era già contenuto nella determina impugnata, che intimava l’adempimento entro sette giorni; la sua esecuzione tardiva non ne inficia la legittimità, stante l’efficacia dell’atto e il rigetto della tutela cautelare. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *