Carta docente: ottemperanza al giudicato e nomina del commissario ad acta (TAR Campania n. 1845 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che riconosce al personale docente il diritto alla Carta elettronica è ricevibile se depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., ed è ammissibile una volta decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione che non provi l’avvenuto pagamento è inadempiente, poiché l’onere della prova dell’adempimento grava sul debitore. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta. La crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., costituiscono ragioni ostative che giustificano il diniego della penalità di mora.

Il Fatto

Una docente aveva ottenuto dal giudice ordinario una sentenza che le riconosceva il diritto di usufruire del beneficio della Carta elettronica del docente, previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed era passata in giudicato.

Preso atto del perdurante inadempimento dell’Amministrazione, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Campania, chiedendo l’esecuzione del titolo, la condanna al pagamento delle somme, l’assegnazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti processuali. Il ricorso è ricevibile, essendo stato depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm. È inoltre ammissibile, perché è ampiamente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni fissato dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, che preclude al creditore l’esecuzione forzata e la notifica del precetto prima della sua scadenza.

Sul piano sostanziale, la Corte ha rilevato che le statuizioni della sentenza azionata non hanno ricevuto piena esecuzione e che l’Amministrazione intimata non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Il Collegio richiama il proprio orientamento in tema di onere della prova dell’adempimento a carico del debitore, in linea con Cass., Sezioni Unite, n. 13533/2001.

Accertata la fondatezza della pretesa, il TAR ha ordinato all’Amministrazione di attivare in favore della ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente, con facoltà di delega, precisando che questi dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, all’impegno, alla liquidazione e al pagamento, e che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il Collegio ha richiamato il principio dell’Adunanza Plenaria n. 15/2014: l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. aggiunge al limite della manifesta iniquità quello autonomo della sussistenza di altre ragioni ostative, spettando al giudice dell’ottemperanza verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico neghino o mitighino la sanzione. Ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrano tali ragioni, la Corte ha escluso la condanna all’astreinte. Le spese di lite, liquidate in ottocento euro oltre accessori, seguono la soccombenza del Ministero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *