Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 3949 del 19.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione. Ove il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio sia decorso per effetto dell’inerzia dell’amministrazione, questa è comunque obbligata alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. La nomina del commissario ad acta è giustificata dall’inerzia dell’amministrazione, mentre resta rimessa a valutazione di equità la domanda di condanna alle astreintes.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), del c.p.a., per conseguire l’attuazione della sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per un anno scolastico.

La ricorrente ha esposto che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che il provvedimento è passato in giudicato. Ha lamentato l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna al pagamento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita per resistere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Il percorso argomentativo muove dalla verifica dei presupposti processuali dell’azione di ottemperanza. Il Tribunale ha accertato il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, del medesimo codice.

La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. Non essendo stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Il Collegio ha poi affrontato il caso in cui sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio. In tale ipotesi l’amministrazione resta comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’impossibilità per l’amministrazione di giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento sorreggono questa conclusione.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha nominato sin da ora, quale commissario ad acta, un Dirigente della Direzione generale competente, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento: il commissario deve porre in essere ogni iniziativa necessaria per rendere possibile il pagamento.

È stata invece respinta la domanda di condanna alle astreintes: il Collegio non ha ritenuto equa l’applicazione di tale misura, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in 500,00 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *