Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina commissario ad acta (TAR Lombardia n. 683 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario avente ad oggetto un obbligo di pagamento a carico di un’amministrazione dello Stato. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il creditore può agire per l’ottemperanza anche senza formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149/2022. Il giudice amministrativo accerta la persistente inadempienza, ordina l’esecuzione entro un termine e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale ordinario di Bergamo, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscergli il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale, oltre alla rifusione delle spese. La sentenza, pubblicata nel gennaio 2024, è stata notificata all’Amministrazione nel giugno successivo.

Non essendo seguita alcuna condotta adempitiva, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., deducendo l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo, attestato dalla cancelleria, e chiedendo la nomina di un commissario in caso di perdurante inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare l’esistenza del presupposto del giudizio, costituito dal passaggio in giudicato del titolo esecutivo, come attestato dalla cancelleria del giudice ordinario. La sentenza azionata è quindi idonea a fondare la domanda di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo.

Sul piano temporale, il TAR ha accertato che era ampiamente decorso il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La sentenza era stata notificata nel giugno 2024 e il ricorso depositato nel novembre successivo, oltre ogni ragionevole margine.

Il Collegio ha poi precisato un profilo di diritto processuale: a seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. n. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale. Tale rilievo consolida l’ammissibilità del ricorso anche sotto il profilo documentale.

Non contestata in giudizio l’inadempienza del Ministero, il ricorso è stato accolto. Il TAR ha condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza nel termine di novanta giorni dalla comunicazione, con riconoscimento del beneficio per gli anni richiesti. In caso di persistente inadempimento, all’esecuzione provvederà un commissario ad acta, nominato nel Direttore generale competente o in un delegato, che curerà l’accredito sulla Carta del docente e, ove necessario, il pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, l. n. 669/1996.

Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, il TAR ha escluso la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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