Accesso agli atti di gara e cessazione della materia per pubblicazione tardiva (TAR Lazio n. 747 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante che ometta di rendere contestualmente disponibili, tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale, la documentazione amministrativa e l’offerta dell’aggiudicatario, in violazione dell’art. 36 del D.lgs. n. 36/2023, lede l’interesse strumentale del concorrente non definitivamente escluso all’accesso agli atti di gara. Ove la pubblicazione intervenga successivamente alla notifica del ricorso, rendendo integralmente accessibili gli atti richiesti, si determina la piena soddisfazione della pretesa e la conseguente cessazione della materia del contendere. Le spese seguono il criterio della soccombenza virtuale, con condanna della stazione appaltante che aveva dato luogo all’inadempimento dell’obbligo di pubblicazione.

Il Fatto

Il consorzio ricorrente ha partecipato alla procedura aperta indetta dalla centrale unica di committenza per conto del comune, avente ad oggetto un appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione di lavori nell’ambito di un intervento finanziato dal PNRR, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il consorzio si è classificato secondo, mentre l’aggiudicazione è stata disposta in favore di altra società.

Nel comunicare l’aggiudicazione, la stazione appaltante ha omesso di rendere contestualmente disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale, la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica ed economica dell’aggiudicatario. Il consorzio ha proposto ricorso ai sensi degli art. 116 cod. proc. amm. e art. 36, quarto comma, del D.lgs. n. 36/2023, chiedendo l’accertamento del proprio diritto all’accesso e la condanna dell’amministrazione al rilascio della documentazione. Successivamente alla notifica, la stazione appaltante ha comunicato di avere pubblicato tutti gli atti sul portale della centrale unica di committenza, rendendoli effettivamente disponibili e accessibili.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, in data anteriore alla camera di consiglio, la parte ricorrente ha depositato memoria e documentazione con cui ha dato atto della pubblicazione intervenuta e della conseguente cessazione della materia del contendere. La documentazione prodotta conferma che la stazione appaltante ha effettivamente dato corso alla pubblicazione oggetto del giudizio.

Tale circostanza, ad avviso del Tribunale, determina la piena soddisfazione della pretesa fatta valere con il ricorso. L’interesse azionato dal concorrente non definitivamente escluso era, in effetti, di natura strumentale: ottenere l’accesso alla documentazione amministrativa e alle offerte per poter valutare la legittimità dell’aggiudicazione. Una volta resi disponibili gli atti in via digitale, l’utilità richiesta risulta integralmente conseguita, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione.

Ne deriva che non resta al Collegio che definire il giudizio con declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.

Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico della centrale unica di committenza e del comune, liquidandole in complessivi euro 1.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. La soccombenza virtuale si giustifica perché l’inadempimento all’obbligo di pubblicazione, pur superato in corso di causa, era comunque ascrivibile alla stazione appaltante e ha reso necessario il ricorso.

Le spese sono state invece compensate nei confronti delle amministrazioni statali evocate in giudizio ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, del D.L. n. 68/2022, le quali non hanno dato luogo all’inadempimento contestato e si sono costituite con atto di mera forma.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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