Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Campania n. 3950 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro è proponibile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., trattandosi di obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione per quanto riguarda il caso deciso. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 deve essere decorso infruttuosamente perché possa avviarsi l’esecuzione forzata nei confronti dell’amministrazione. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di esatta ed integrale esecuzione del titolo e nomina il commissario ad acta. La mancata fruizione del beneficio nel termine fissato dal giudice ordinario non esonera l’amministrazione dall’erogazione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione. L’applicazione delle astreintes resta misura discrezionale e può essere esclusa per iniquità.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. “carta elettronica del docente“, destinata all’aggiornamento e alla formazione del personale docente, per tre anni scolastici, per un totale di € 1.500,00.
La sentenza ottemperanda è passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna dell’amministrazione al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama integralmente l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm. e ne valorizza la lett. c), che abilita l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il giudice verifica la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato il termine dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., nonché quello degli art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda è stata ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni è decorso senza esito.
Poiché non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, fissando il termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio affronta poi il profilo del tempo trascorso. Qualora sia scaduto il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo. La natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria e l’imputabilità dell’inerzia all’amministrazione impediscono a quest’ultima di giovarsi del proprio contegno omissivo.
In accoglimento della domanda viene nominato sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento, restando escluso che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano costituire legittimo impedimento. È invece respinta la domanda di condanna alle astreintes, non ritenendosi equa la misura nel caso di specie. Le spese seguono la soccombenza, con distrazione al procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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