Carta elettronica docente: ottemperanza al giudicato del giudice ordinario (TAR Campania n. 1935 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è ammissibile quando il titolo azionato sia una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 sia decorso infruttuosamente dalla notifica del titolo esecutivo. Accertata l’inerzia dell’amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato. Ove sia spirato il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, non potendo giovarsi del proprio contegno inerte. La misura delle astreintes è rimessa alla valutazione di equità del Collegio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza per conseguire l’attuazione di una sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un totale di € 2.000,00.
La sentenza era passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. L’amministrazione non aveva proposto impugnazione né aveva dato esecuzione spontanea. La notifica del titolo era rimasta infruttuosa e il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni era decorso senza esito. Di qui il ricorso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità della notifica della sentenza ottemperanda presso la sede dell’amministrazione resistente e il rispetto dei termini processuali. Ha confermato la sussistenza del requisito dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e delle condizioni di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza.
Costituiva presupposto dell’accoglimento l’infruttuoso decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, applicabile alle esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Poiché l’amministrazione non aveva allegato alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Il Collegio ha affrontato espressamente l’ipotesi in cui sia spirato il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, pari a due anni dalla pubblicazione della pronuncia. Ha ritenuto che l’amministrazione sia comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, in ragione della natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale non è dipeso dalla ricorrente, ma è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può trarre vantaggio dal proprio contegno inerte.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ha nominato sin da ora quale commissario ad acta un Dirigente della Direzione generale competente, senza compenso e con facoltà di delega. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico della parte soccombente e liquidate con distrazione ai procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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