Carta elettronica docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 1961 del 04.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è ammesso anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che abbia condannato l’amministrazione a un obbligo di fare. Allorché l’amministrazione non contesti l’inadempimento e il titolo risulti adeguatamente documentato, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, ordina la completa esecuzione del giudicato per la sola sorte capitale e fissa un termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, si nomina un Commissario ad acta che adotta gli atti sostitutivi necessari. La nomina del Commissario non genera compenso ove sia affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
Il ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, la sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019, con emissione dei relativi buoni elettronici di € 500,00 per ciascun anno, oltre interessi.
Nonostante la notifica del titolo, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Intervenuto il passaggio in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed essendo decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita formalmente senza contestare l’inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricorda che l’art. 114 cod. proc. amm. disciplina il ricorso per ottemperanza ai fini dell’attuazione del giudicato. La pretesa azionata risulta adeguatamente documentata e l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo.
Sul piano dell’ammissibilità del rimedio, il Collegio conferma che il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per eseguire un giudicato del giudice del lavoro che abbia imposto all’amministrazione un obbligo di fare, non essendo configurabile un vuoto di tutela.
Nel merito, l’inottemperanza è dichiarata. L’amministrazione è condannata a dare completa esecuzione, per la sola sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Monza, provvedendo entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione.
Ove tale termine decorra inutilmente, provvederà, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente, un Commissario ad acta, nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente o funzionario delegato. Il Commissario adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi eventualmente della struttura organizzativa regionale. Non si dà luogo ad alcun compenso per il Commissario.
Le spese seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a., nell’importo di € 1000,00 per compensi, oltre accessori. Il Tribunale dispone altresì l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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