Conflitto tra progetti FER: respinta la cautelare per assenza di fumus in caso di interferenza parziale (TAR Molise n. 24 del 13.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’interesse alla realizzazione di un impianto da fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.), per il quale sia maturato un titolo autorizzativo per silenzio-assenso ai sensi dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 387/2003, non può ritenersi, di per sé, prevalente sull’interesse di pari rango alla realizzazione di un distinto progetto autorizzato in via espressa dalla pubblica amministrazione. L’istanza di sospensione dell’efficacia del provvedimento autorizzatorio deve essere respinta quando l’interferenza tra i due progetti sia limitata alla sola parte delle opere di connessione alla rete e il controinteressato abbia già acquisito la disponibilità dell’area su cui tali opere dovranno essere realizzate. In tali evenienze, difetta il requisito del fumus boni iuris.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle energie rinnovabili impugnava, chiedendone la sospensione, la determinazione dirigenziale con cui la Regione Molise aveva rilasciato alla controinteressata l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un parco eolico composto da sei aerogeneratori nei Comuni di Rotello e Montorio nei Frentani, comprensiva delle opere di connessione alla stazione elettrica di trasformazione. La ricorrente deduceva che l’area interessata dal nuovo progetto si sovrapponeva, sia pure parzialmente, a quella sulla quale essa stessa aveva conseguito un proprio titolo autorizzativo, formatosi per effetto del silenzio-assenso dichiarato da questo Tribunale con la sentenza n. 220/2025.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la significativa complessità della controversia, derivante dall’ampio ventaglio di censure e controdeduzioni, tale da richiedere un vaglio approfondito non compatibile con la natura sommaria del giudizio cautelare. Ha quindi esaminato il profilo dell’interferenza tra i due progetti, che la controinteressata ha circoscritto alla sola parte relativa alle opere di connessione alla rete, localizzate su una specifica particella.
Il Collegio ha valorizzato il fatto che la società controinteressata avesse documentato di essersi procurata la disponibilità della particella in questione, acquistandone la proprietà unitamente ad altre società con contratto stipulato in data antecedente al provvedimento impugnato. Tale circostanza è stata ritenuta sintomatica della concreta possibilità di realizzazione dell’intervento autorizzato.
La Corte ha quindi applicato il principio della comparazione degli interessi, affermando che l’interesse alla realizzazione dell’impianto della ricorrente non può, allo stato, ritenersi prevalente su quello, di pari rango, della controinteressata. La circostanza che la controinteressata si sia già procurata la disponibilità dell’area sulla quale realizzare le opere di connessione è stata considerata elemento dirimente per escludere la sussistenza di un danno grave e irreparabile e per negare la ricorrenza del requisito del fumus boni iuris.
Alla luce di tali ragioni, l’istanza cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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