L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rispetta il principio dispositivo (TAR Puglia n. 227 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia e deve dichiarare l’improcedibilità per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, in base al quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la nota con cui il Comune di Fasano aveva comunicato la cessazione di efficacia di un’autorizzazione paesaggistica relativa a strutture stagionali presenti sulla fascia costiera, nonché gli atti presupposti e connessi, tra cui la richiesta di verifica formulata dalla Soprintendenza. Con successivi motivi aggiunti, la ricorrente estendeva l’impugnazione agli atti successivi con cui il Comune aveva chiesto il parere della Soprintendenza ai fini di una migliore definizione della questione.
Si costituivano il Comune di Fasano e le amministrazioni statali, patrocinate dall’Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza del ricorso. In data 30 dicembre 2025, la società ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla controversia. All’udienza del 12 febbraio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la consolidata giurisprudenza secondo cui, in presenza di una espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può procedere all’esame del merito della controversia, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso. Il fondamento è individuato nel principio dispositivo, che impedisce al giudice di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
La Corte evidenzia che la scelta di proseguire o meno il giudizio appartiene esclusivamente alla parte, la quale è libera di valutare se la decisione possa ancora produrre un’utilità concreta. In tal senso, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse vincola il giudice, che deve limitarsi a prendere atto della volontà manifestata dal ricorrente.
Il TAR richiama il precedente del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 7679 del 2025, che ha affermato il medesimo principio, e dichiara conseguentemente l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. La compensazione delle spese di lite è disposta per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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