Rinvio per motivi aggiunti su documenti depositati a ridosso dell’udienza (TAR Lombardia, Sez. IV, n. 3261 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La necessità di proporre motivi aggiunti avverso documenti depositati dalla controparte solo all’approssimarsi della scadenza del termine previsto dall’art. 73 cod. proc. amm. integra un’esigenza difensiva che giustifica il rinvio dell’udienza di merito. Il rinvio deve essere concesso senza che il giudice anticipi alcuna valutazione in ordine alla tempestività e all’ammissibilità dei motivi aggiunti, riservandosi di compiere tale verifica solo successivamente alla loro effettiva proposizione e nel caso in cui il giudizio prosegua.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato una serie di permessi di costruire rilasciati dal Comune in favore di una società controinteressata per un’area industriale confinante con un proprio immobile, lamentando l’assenza di prescrizioni e misure di mitigazione previste da una convenzione urbanistica e la mancata considerazione del rapporto con l’immediato intorno. All’esito del giudizio, con memorie depositate a poca distanza dall’udienza di trattazione del merito, la ricorrente ha chiesto un rinvio dell’udienza, rappresentando l’esigenza di proporre motivi aggiunti avverso documenti depositati dal Comune solo alla scadenza del termine per le memorie di cui all’art. 73 cod. proc. amm.; la difesa della ricorrente ha pertanto chiesto un differimento per poter esaminare la documentazione e articolare nuove censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che l’istanza di rinvio debba essere accolta, qualificando l’esigenza rappresentata come finalizzata alla tutela del diritto di difesa. Il deposito di documenti connessi al provvedimento impugnato, effettuato in prossimità della scadenza del termine ex art. 73 cod. proc. amm., rende ragionevole la concessione di un differimento dell’udienza per consentire alla parte ricorrente di valutare il contenuto dei nuovi atti e di integrare, se del caso, le proprie censure mediante motivi aggiunti.
Il Tribunale ha precisato che, in questa fase, non compete al giudice pronunciarsi sulla tempestività o sull’ammissibilità dei proponendi motivi aggiunti: ogni valutazione al riguardo dovrà essere compiuta solo a seguito della loro effettiva proposizione, nel caso in cui il giudizio prosegua e la questione venga portata all’attenzione del Collegio. La decisione sul rinvio, pertanto, non anticipa alcun giudizio di merito né sulla ricevibilità della nuova domanda né sulla fondatezza della stessa.
Di conseguenza, il Collegio ha disposto il rinvio della trattazione di merito del ricorso a una data che sarà individuata dal Presidente della Sezione, al quale gli atti sono stati trasmessi per l’ulteriore fissazione sul ruolo, definendo così l’ordinanza collegiale in epigrafe.
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Nota della Redazione
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