Carta prepagata e operazioni fraudolente (ABF Collegio di Bari n. 220 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di pagamento disconosciute dall’utilizzatore di una carta prepagata, l’autenticazione forte del cliente correttamente eseguita dal prestatore di servizi di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata, né che l’utilizzatore abbia agito con dolo o colpa grave. Il prestatore resta tenuto, ai sensi del D.M. n. 112/2007, a predisporre strumenti idonei a rilevare gli indici oggettivi di frode, tra cui la concentrazione di più richieste di autorizzazione sulla stessa carta in favore del medesimo beneficiario nelle 24 ore. Ove uno di tali indici concorra e il cliente non abbia allegato le circostanze della frode, il Collegio liquida equitativamente il rimborso, escludendo le spese di assistenza legale in caso di accoglimento solo parziale.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una carta di pagamento accesa presso l’intermediario, si avvedeva che in data 23.06.2025 erano stati addebitati tre importi — € 221,43, € 221,12 e € 256,74 — tutti in favore del medesimo beneficiario, per un totale di € 700,29. Egli negava di aver mai autorizzato dette operazioni e chiedeva il rimborso della somma addebitata, oltre alle spese legali per € 339,66.
L’intermediario eccepiva la regolarità delle operazioni, oggetto di autenticazione forte con digitazione del codice PIN e del codice OTP inviato al device del cliente, cui seguiva un sms alert per ciascuna operazione. Lamentava inoltre la genericità delle circostanze rappresentate dal ricorrente, che impediva la ricostruzione della fattispecie e la valutazione della colpa grave. Concludeva per il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto che le operazioni contestate sono state eseguite sotto il vigore del d.lgs. 27.1.2010, n. 11, come modificato dal d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 (c.d. PSD 2), nonché successivamente all’entrata in vigore delle disposizioni in materia di autenticazione e misure di sicurezza di cui al Regolamento Delegato (UE) 2018/389.
La disciplina richiamata — osserva il Collegio — alloca in prima battuta il rischio di utilizzazione fraudolenta degli strumenti di pagamento sull’intermediario, il quale può sottrarsi all’obbligo di rimborso fornendo la prova del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 12, co. 4, d.lgs. n. 11/2010. L’art. 10, co. 2 del medesimo decreto precisa che l’utilizzo di uno strumento di pagamento registrato non è di per sé necessariamente sufficiente a dimostrare l’autorizzazione dell’operazione, essendo onere del prestatore provare la frode, il dolo o la colpa grave dell’utente. Il successivo art. 12, co. 2 bis stabilisce che, salvo il caso di comportamento fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna perdita se il prestatore non esige un’autenticazione forte, definita dall’art. 1, lett. q-bis come basata su due o più elementi indipendenti tra conoscenza, possesso e inerenza.
Il Collegio richiama l’orientamento del Collegio di Coordinamento n. 3947 del 24.6.2014 e la successiva decisione n. 22745/2019, secondo cui la disciplina istituisce un regime di speciale protezione e di altrettanto speciale favor probatorio a beneficio degli utilizzatori, con conseguente insufficienza della prova della regolarità formale dell’operazione. Sul versante della diligenza del professionista, il Collegio cita Cass. n. 2950 del 3.2.2017, Cass. n. 9158 del 12.4.2018 e Cass. n. 26916 del 26 novembre 2020, che ricondurrebbe all’area del rischio professionale del prestatore la possibilità di un’utilizzazione dei codici di accesso da parte di terzi non attribuibile al dolo del titolare.
Nel caso di specie l’intermediario ha provato la corretta autenticazione forte delle operazioni, con la digitazione del PIN (fattore di conoscenza) e del codice OTP (fattore di possesso). Quanto alla colpa grave, il Collegio osserva che il ricorrente nulla ha allegato sulle circostanze della frode, elemento da cui può trarre il proprio convincimento. Tuttavia — rileva il Collegio — l’elevato numero di operazioni concentrato in un lasso di tempo ridotto non impedisce di rinvenire uno spazio per valutare l’efficienza causale della mancata predisposizione, da parte del prestatore, di strumenti idonei a rilevare gli indici di frode previsti dall’art. 8 del D.M. n. 112/2007. Nella fattispecie concorre uno di tali indici, essendo state disposte tre richieste di autorizzazione nella stessa giornata in favore del medesimo beneficiario.
Tenuto conto di tutte le circostanze di fatto, della genericità del ricorso, della concorrenza dell’indice di frode e del numero di operazioni, il Collegio stima equo liquidare a favore del ricorrente un rimborso pari a € 210,00. L’accoglimento solo parziale giustifica il rigetto della domanda di rimborso delle spese legali.
Nota della Redazione
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