Limiti dell’addebito al terzo pignorato: la banca non supera l’ordinanza di assegnazione (ABF Collegio di Napoli n. 2210 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il terzo pignorato è tenuto a eseguire l’ordine impartito dal giudice dell’esecuzione nei limiti dell’importo dallo stesso determinato. L’ordinanza di assegnazione individua la misura del versamento dovuto e non è integrabile dall’intermediario sulla base di autonome valutazioni. Le spese legali del creditore procedente indicate nell’atto di pignoramento ma non distratte nell’ordinanza non possono essere addebitate al debitore esecutato. L’addebito eccedente integra un illecito contrattuale che legittima la restituzione della maggiorazione, con interessi. La pendenza della procedura esecutiva non rende inammissibile il ricorso all’Arbitro quando l’oggetto della controversia è l’operato della banca e non il provvedimento giurisdizionale.
Il Fatto
Il ricorrente, correntista dell’intermediario, espone di aver subito una procedura esecutiva nella quale la banca era terzo pignorato. Il giudice dell’esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione per euro 2.411,61. La banca, tuttavia, gli aveva addebitato euro 3.436,45, con una maggiorazione di euro 1.024,84.
Il ricorrente chiede la restituzione della differenza, gli interessi legali, il risarcimento del danno e la refusione delle spese di assistenza professionale. L’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per pendenza della controversia davanti all’autorità giudiziaria; nel merito sostiene che la maggiorazione corrisponde alle spese legali del creditore procedente, risultanti dalla notula pro forma versata in atti.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. La controversia sottoposta all’Arbitro non ha ad oggetto la procedura esecutiva, ma unicamente l’operato della banca nella parte in cui ha effettuato l’addebito a carico del ricorrente. Così delimitata, la questione è scrutinabile dall’Arbitro. Sul punto il Collegio richiama la decisione n. 9239/24.
Nel merito, il Collegio enuncia la regola di fondo: nell’ambito dell’esecuzione il comportamento del terzo pignorato deve scrupolosamente attenersi alle indicazioni impartite dal giudice dell’esecuzione. L’ordinanza aveva disposto l’assegnazione, a carico del debitore esecutato e in favore del creditore procedente, del solo importo di euro 2.411,61. La lettera del provvedimento giurisdizionale è definita univoca e non suscettibile di diversa interpretazione.
Da qui la conseguenza: l’addebito dell’ulteriore importo di euro 1.024,84 non trova fondamento né nell’ordinanza né nelle norme di legge. Il provvedimento non contiene alcuna statuizione sulla distrazione delle spese. Irrilevante, per il Collegio, che tali spese fossero indicate nell’atto di pignoramento notificato dal creditore: la misura del versamento del terzo pignorato è determinata dal giudice dell’esecuzione, non dall’iniziativa del creditore.
Il Collegio accoglie dunque la domanda restitutoria, disponendo la restituzione di euro 1.024,84 oltre agli interessi maturati. Rigetta invece la domanda risarcitoria, per assenza di elementi di prova a supporto. Il parziale accoglimento giustifica, secondo le indicazioni del Collegio di coordinamento (dec. n. 4580/25), la refusione delle spese di assistenza professionale, quantificate in euro 300,00. Il Collegio dispone inoltre il contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e il rimborso di euro 20,00 al ricorrente.
Nota della Redazione
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