Cessione del quinto: rimborso commissioni upfront dopo sentenza Corte costituzionale (ABF Collegio di Napoli n. 2211 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia», viene meno il fondamento della distinzione tra costi upfront e costi recurring. Il cliente ha pertanto diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti al momento della sottoscrizione del finanziamento estinto anticipatamente, inclusi quelli qualificati come upfront. La sentenza della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023 (c.d. Unicredit Bank Austria) concerne i contratti di credito immobiliare e non incide sull’interpretazione della direttiva 2008/48 affermata nella sentenza Lexitor. Alla cessione del quinto si applicano le norme sul credito ai consumatori in virtù dell’art. 6-bis del d.P.R. n. 180/1950, con conseguente applicabilità dell’art. 125-sexies t.u.b..

Il Fatto

Il ricorrente ha stipulato con l’intermediario resistente un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio, sottoscritto in data 7 ottobre 2019 per un importo di € 29.320,00, da rimborsare in 120 rate di € 236,00 ciascuna.

Il finanziamento è stato estinto anticipatamente con decorrenza 31 dicembre 2023, in corrispondenza della rata n. 48. Il ricorrente contesta i conteggi estintivi e chiede la restituzione delle commissioni e degli oneri non goduti, quantificando la pretesa in € 1.565,00 oltre interessi. L’intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per i costi di intermediazione e sostiene che le voci commissionali richieste abbiano natura upfront, non rimborsabile in caso di estinzione anticipata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dalla pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del d.l. n. 73/2021 nella parte in cui richiamava le disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia. Caduto quel riferimento, viene meno il fondamento della distinzione tra costi upfront e recurring, con attribuzione al cliente del diritto al rimborso di tutti i costi sostenuti alla sottoscrizione. Il quadro è completato dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito con la legge n. 136/2023.

Il Collegio respinge l’argomento dell’intermediario secondo cui i principi della sentenza Lexitor (CGE 11 settembre 2019, causa C-383/18) sarebbero superati dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia UE del 9 febbraio 2023. Quest’ultima riguarda i contratti di credito immobiliare (direttiva 2014/17), mentre il contratto in esame rientra nell’ambito della direttiva 2008/48, cui si riferisce la Lexitor.

È parimenti disattesa l’eccezione fondata sul d.P.R. n. 180/1950. L’art. 6-bis, introdotto con il d.lgs. n. 169/2012, stabilisce infatti che all’istituto della cessione di quote di stipendio si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui al capo II del titolo VI del t.u.b., con conseguente applicabilità dell’art. 125-sexies t.u.b.. Quanto ai costi di intermediazione, la parte resistente è tenuta alla restituzione secondo gli orientamenti consolidati dell’Arbitro, che li ricomprendono tra gli oneri rimborsabili.

Nel merito, le commissioni di distribuzione sono qualificate come voce upfront e il relativo rimborso è calcolato secondo il criterio della curva degli interessi, indicato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 26525/2019, per un importo di € 483,16. Le commissioni a favore dell’intermediario sono invece qualificate come voce recurring, calcolate con lo stesso criterio secondo le previsioni contrattuali, tenendo conto del rimborso già percepito in sede di conteggio estintivo pari a € 1.373,79. Il ricorso è accolto parzialmente per € 483,00, oltre interessi legali dalla data del reclamo, con contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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