Rinnovo carta prepagata scaduta a condizioni diverse e prova del danno (ABF Collegio di Torino n. 3092 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di carta prepagata giunta a scadenza, qualora il contratto non contenga alcuna previsione sul rilascio di un nuovo strumento di pagamento, l’ABF non può imporre all’intermediario di rinnovare la carta alle medesime condizioni economiche applicate alla precedente. Il cliente conserva il rimedio del recesso ove non intenda accettare le nuove condizioni. La domanda di risarcimento del danno da ritardo nel rilascio del nuovo strumento è soggetta all’onere della prova a carico del ricorrente, che deve dimostrare la reale sussistenza del pregiudizio patrimoniale subito. Ove l’intermediario abbia nel corso del procedimento rimborsato le somme oggetto di contestazione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente a tale profilo.
Il Fatto
La parte ricorrente era titolare di una carta prepagata collegata al conto corrente acceso presso l’intermediario. Alla scadenza della carta, fissata al 31 ottobre 2025, tentava di richiedere l’emissione di un nuovo strumento tramite l’app e il sito della banca, ma la funzione risultava inaccessibile per un malfunzionamento del sistema, segnalato più volte al servizio clienti.
L’ultimo operatore le prospettava la possibilità di ottenere la carta presso la filiale, ma al costo di € 10,00, in difformità dalle condizioni contrattuali pattuite. Presentato reclamo, l’intermediario confermava la notorietà del disservizio e indicava come unica soluzione il nuovo tentativo da app o sito. La ricorrente chiedeva quindi che l’intermediario fosse dichiarato tenuto al rilascio della carta alle condizioni sottoscritte e al risarcimento del danno, quantificato in € 500,00, poi elevato a € 1.100,00 nelle repliche.
La motivazione del Collegio
Il Collegio rileva anzitutto un profilo processuale. Secondo le Disposizioni ABF, sez. VI, par. 1, in sede di repliche resta preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale. Le nuove contestazioni formulate dalla ricorrente risultano tuttavia, salvo quella relativa alla migrazione del conto da online a fisico, consequenziali alla condotta tenuta dalla resistente nel corso del procedimento.
Nel merito, dalla documentazione prodotta emerge che l’intermediario ha rilasciato una nuova carta, a condizioni diverse, e ha integralmente rimborsato alla ricorrente, in data 13 novembre 2025, € 10,00 per il costo di attivazione e € 20,00 per il contributo di proposizione del ricorso. Su tale profilo il Collegio dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere.
Non trovano invece accoglimento le ulteriori domande. Il documento di sintesi e l’articolato normativo della carta, prodotti da entrambe le parti, prevedono il costo di € 0,00 per le commissioni di ricarica a mezzo bonifico SEPA, ma non dettano alcuna disciplina sul rilascio di un nuovo strumento alla scadenza del vecchio. In mancanza di un’espressa previsione contrattuale sul rinnovo, il Collegio non può disporre che la banca continui ad applicare le medesime condizioni economiche; il cliente ha comunque a disposizione il recesso dal rapporto, ove ritenga di non poter accettare le condizioni sfavorevoli della nuova carta.
Quanto alla domanda risarcitoria, la ricorrente non ha fornito alcuna prova in merito alla reale sussistenza del danno patrimoniale asseritamente subito in conseguenza della condotta dell’intermediario e, in particolare, del ritardo nel rilascio del nuovo strumento di pagamento. La domanda è quindi rigettata.
Il Collegio dichiara in conclusione la parziale cessazione della materia del contendere e non accoglie nel resto il ricorso.
Nota della Redazione
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