Banca non esegue bonifico e frode da dettatura perdita di chance (ABF Collegio di Torino n. 3091 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La banca che non esegue tempestivamente un ordine di bonifico privo di irregolarità formali viola gli obblighi di puntuale adempimento e i doveri di diligenza qualificata propri dell’esercente attività professionale, con conseguente responsabilità contrattuale. Il danno da perdita di chance conseguente al ritardo non coincide con il vantaggio economico sperato, ma con la definitiva perdita della possibilità di conseguirlo, e va liquidato su base equitativa. Nessuna responsabilità della banca, invece, per l’operazione di pagamento eseguita per intero dal pagatore, con inserimento di tutti i fattori di autenticazione, anche quando questi agisca su indicazione del frodatore: l’operazione è autorizzata e resta fuori dal regime di responsabilità della PSD2.

Il Fatto

Il ricorrente, intenzionato a destinare ad altro investimento i risparmi detenuti presso l’intermediario, disponeva in data 24 aprile 2025 un bonifico ordinario di € 550.000,00, bloccato per motivi di sicurezza con richiesta di documentazione confermativa. In pari data disponeva erroneamente un bonifico ordinario di € 50.000,00, poi revocato; l’applicazione di home banking non consentiva ulteriori disposizioni di pari importo. Nei giorni successivi i tentativi di trasferimento venivano respinti e il servizio clienti non forniva riscontro effettivo. Il 28 aprile 2025 il ricorrente, contattato da un sedicente operatore del servizio antifrode, disponeva un bonifico di € 49.000,00 nella convinzione di un giroconto: l’operazione veniva eseguita e accreditata al beneficiario.

Le somme giacenti rimanevano bloccate fino al 22 maggio 2025. Il ricorrente chiedeva quindi il risarcimento di € 73.605,00, di cui € 49.000,00 per il bonifico oggetto di frode e € 24.605,00 per il ritardo nell’investimento programmato, tra maggior costo di acquisto dei titoli e cedole non incassate.

La motivazione del Collegio

Sul bonifico di € 49.000,00 il Collegio richiama l’orientamento condiviso dei Collegi: quando l’operazione è eseguita per intero dal pagatore, con inserimento della disposizione e di tutti i fattori di autenticazione, essa deve considerarsi autorizzata e non è soggetta al regime di responsabilità previsto dalla PSD2. Rientrano in questa fattispecie le operazioni compiute seguendo le indicazioni del frodatore, le c.d. operazioni sotto dettatura. Il ricorrente ha confermato di aver disposto personalmente il bonifico, con riconoscimento facciale e inserimento dei codici; i contatti truffaldini avvenivano tramite canale non riconducibile all’intermediario. La pretesa non è pertanto accoglibile, mancando alcuni elementi probatori e rilevando l’inverosimiglianza delle circostanze alle quali il cliente ha incautamente creduto. Quanto al mancato blocco del conto di destinazione, la banca ha allegato di aver disposto il recall il 29 aprile 2025, senza esito per l’irreperibilità del beneficiario.

Sul bonifico di € 550.000,00 l’intermediario non ha svolto alcuna difesa, nulla eccependo sui fatti e sui danni lamentati. Il Collegio richiama il principio di non contestazione, applicabile al procedimento innanzi all’ABF secondo l’orientamento dei Collegi. Dalla documentazione emerge che l’ordine, privo di irregolarità formali, non è stato eseguito per circa due mesi: la banca si è resa inadempiente agli obblighi di tempestivo adempimento e ai doveri di diligenza qualificata, con violazione degli artt. 1176, comma 2, c.c., nonché degli artt. 1710 e 1856 c.c. in qualità di mandataria.

Quanto al danno, il Collegio osserva che il ricorrente non dimostra di aver perfezionato l’investimento programmato, né il suo esito. Richiamata la giurisprudenza di legittimità sul danno da perdita di chance (Cass., 12 aprile 2018, n. 9063), non è possibile affermare con certezza che gli ordini di acquisto si sarebbero perfezionati; tuttavia, con la disponibilità della somma il ricorrente avrebbe avuto una ragionevole probabilità di procedere nei termini programmati. La liquidazione va effettuata su base equitativa (Cass. civ., 12 febbraio 2015, n. 2737) e commisurata alla mera possibilità del risultato, non al mancato guadagno. Il Collegio accoglie quindi parzialmente la domanda, determinando equitativamente il danno in € 5.000,00, oltre al contributo di € 200,00 alle spese della procedura e al rimborso di € 20,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1856 c.c.

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