Prelievo ATM non erogato: la banca deve produrre la quadratura di cassa (ABF Collegio di Torino n. 3093 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni di prelievo contante eseguite mediante carta di debito presso sportello ATM, la produzione dei log informatici e del giornale di fondo dello sportello, da soli, non assolvono l’onere probatorio dell’intermediario sulla regolarità dell’operazione e sull’assenza di banconote in eccedenza. Ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 11/2010, la registrazione dell’utilizzo dello strumento di pagamento non è di per sé sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dal cliente. Quando il ricorrente contesti la mancata erogazione del contante e l’intermediario non produca la quadratura di cassa relativa alla giornata dell’operazione, non è possibile accertare la correttezza dell’assunto difensivo della banca e il ricorso va accolto.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un conto corrente con bancomat collegato, si recava presso uno sportello ATM dell’intermediario per prelevare € 500,00. Secondo la sua ricostruzione, la carta veniva inserita e i passaggi richiesti eseguiti, ma il dispositivo restituiva lo strumento e la ricevuta senza erogare i contanti. Segnalava l’accaduto al funzionario di filiale, che constatava l’assenza di traccia delle banconote; chiedeva verbalmente l’accesso ai filmati di videosorveglianza.
Il 19 maggio 2025 l’intermediario comunicava il diniego di rimborso. Il ricorrente presentava querela presso i Carabinieri il 27 maggio 2025 e adiva l’ABF chiedendo la restituzione della somma. L’intermediario eccepiva la regolarità dell’operazione, allegando il giornale di fondo dell’ATM, le registrazioni contabili e la lista dei movimenti, e deduceva l’assenza di anomalie e di eccedenze di contante.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ricostruisce la questione come accertamento del malfunzionamento dello sportello e del conseguente diritto al rimborso. Richiama l’art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 11/2010, secondo cui l’uso registrato dello strumento di pagamento non è di per sé solo necessariamente sufficiente a dimostrare che l’operazione sia stata autorizzata dal cliente, né che questi abbia agito in modo fraudolento o con dolo o colpa grave.
Dalla documentazione emerge che l’ATM ha erogato n. 5 banconote da € 20,00 e n. 8 banconote da € 50,00, per complessivi € 500,00. Il ricorrente contestava la presenza di anomalie registrate alle ore 10:52 e alle ore 10:57 e un conteggio dei contatori dei cassetti non coerente. Il Collegio respinge tale eccezione: il conteggio corretto va operato confrontando i valori tra l’operazione precedente delle ore 10:47 e il prelievo contestato delle ore 10:49, e in questa prospettiva i dati confermano l’erogazione delle banconote indicate.
Il profilo decisivo è però un altro. L’intermediario, benché sollecitato anche dal Collegio, non ha prodotto la quadratura di cassa della giornata dell’operazione: il documento versato, pur qualificato come tale, riporta in realtà la dicitura “giornale di fondo“. Inoltre, per datazione e orario, non è agevole ricostruire la continuità delle consistenze rispetto alle ultime evidenze del giornale di fondo, mancando legende esplicative.
Da qui la conseguenza: la mancata produzione della quadratura di cassa non consente di accertare la correttezza dell’affermazione dell’intermediario sull’assenza di banconote in eccedenza. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna dell’intermediario al pagamento di € 500,00, del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e del rimborso di € 20,00 alla parte ricorrente.
Nota della Redazione
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