Cartella al cessionario d’azienda è atto impositivo e ammette la definizione agevolata (Cass. civ. Sez. V n. 24675 del 06.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In caso di conferimento di azienda, la cartella di pagamento emessa nei confronti della società conferitaria, per la sua ritenuta responsabilità sussidiaria ex art. 2560 c.c., ha natura impositiva, costituendo il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è esercitata nei suoi confronti. Il destinatario può quindi avvalersi della definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla legge n. 136 del 2018. Ai fini della definibilità, l’individuazione dell’atto impositivo non dipende dal margine di discrezionalità dell’Amministrazione, ma dalla circostanza che l’atto renda edotto il contribuente della pretesa fatta valere. Il diniego di condono fondato sulla pretesa natura di atto di riscossione, e dunque non impugnabile, è pertanto illegittimo.

Il Fatto

La Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello della società cessionaria di un ramo d’azienda e annullava la cartella di pagamento notificatale dal concessionario della riscossione, per somme risultate dovute in base a controllo ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con tre motivi; l’Agenzia delle Entrate Riscossione aderiva al ricorso principale e proponeva ricorso incidentale.

Nel corso del giudizio di legittimità la società presentava domanda di definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e versava la prima rata. L’Amministrazione opponeva un diniego, sul presupposto che la cartella fosse atto di riscossione e quindi non impugnabile. Contro quel diniego la società proponeva autonomo ricorso, giunto all’esame della Corte insieme al ricorso principale.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina prioritariamente il ricorso proposto contro il diniego di definizione agevolata, reputandolo fondato. Il diniego si basava sulla qualificazione della cartella come mero atto della riscossione, con la conseguente esclusione della sua definibilità.

Richiamando un proprio orientamento formatosi su analoga vicenda tra le medesime parti, la Corte ribadisce che la cartella emessa verso la società conferitaria, per la ritenuta responsabilità sussidiaria ex art. 2560 c.c., ha natura impositiva: è il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del destinatario. Da ciò deriva la possibilità di accedere alla definizione agevolata ex art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018.

Il principio è posto in linea con l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 18298 del 2021, secondo cui, ai fini della definizione agevolata, l’atto impositivo va individuato non in base alla sussistenza di un margine di discrezionalità dell’Amministrazione, ma alla circostanza che si tratti dell’atto con cui il contribuente è reso edotto della pretesa fatta valere nei suoi confronti. L’atto impositivo è quello che impone per la prima volta una prestazione determinata nell’an e nel quantum, purché le contestazioni non investano esclusivamente vizi propri della cartella, ma riguardino anche la fondatezza della pretesa. Nel caso concreto la società aveva contestato la sussistenza della propria responsabilità solidale, deducendo la non inerenza al ramo d’azienda ceduto delle imposte dichiarate e non versate: contestazione che attiene al merito della pretesa tributaria.

Vertendosi dunque in tema di atto definibile, il ricorso contro il diniego è accolto; non essendovi altre contestazioni sul punto e avendo la società prodotto la domanda e la prova del pagamento della prima rata, il giudizio è dichiarato estinto. Le spese del giudizio restano a carico di chi le ha anticipate, ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018; quelle del ricorso avverso il diniego sono compensate in ragione dei profili sostanziali e del recente intervento delle Sezioni Unite. In ragione della definizione agevolata non si ravvisano i presupposti per il doppio contributo unificato, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non suscettibile, per la sua natura sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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