Cartella esattoriale e interessi: sufficienza del rinvio all’atto impositivo (Cass. civ. Sez. V n. 22438 del 08.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, non esiste un generale dovere di motivazione autonoma della cartella esattoriale, ma un dovere di riferibilità alla motivazione dell’atto impositivo che la precede. Ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per la validità del ruolo e della cartella non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso, essendo sufficiente l’indicazione di circostanze univoche che consentano di individuarlo. Qualora la cartella segua un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e degli interessi, essa è congruamente motivata, quanto al calcolo degli interessi maturati, mediante il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori, con soddisfacimento dell’obbligo prescritto dall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

Il contribuente originario aveva reagito alla ripresa a tassazione di cui era destinatario sulla dichiarazione per l’anno d’imposta 1984. Il giudizio era proseguito dai suoi eredi e, esauriti i gradi di merito, erano state notificate a ciascuno distinte cartelle esattoriali relative a imposte e interessi pro quota, con esclusione delle sanzioni, ritenute intrasmissibili.

Riuniti i ricorsi degli eredi, il giudice d’appello aveva confermato l’annullamento del provvedimento esattivo sul rilievo che la cartella non conteneva con chiarezza il calcolo degli interessi sul dovuto. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione, resistito dai contribuenti e dall’incaricato della riscossione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso denuncia violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, in combinato disposto con l’art. 25, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973: il collegio d’appello avrebbe preteso una distinta e autonoma motivazione sulla debenza degli interessi in una cartella redatta su modello ministeriale non modificabile, benché la pretesa fosse indicata nell’atto impositivo presupposto, con la fonte normativa del ricarico e la quantificazione.

In via pregiudiziale, la Corte esamina e rigetta l’eccezione di inammissibilità sollevata dai contribuenti, che contestavano la qualifica di Avvocato dello Stato del sottoscrittore del ricorso erariale. Dalla documentazione emerge che la relazione di notifica è firmata digitalmente da chi ha la qualifica di Avvocato dello Stato; ciò ne attesta la qualifica e la piena capacità dello ius postulandi, non bastando una generica contestazione per revocare in dubbio la qualifica di chi sottoscrive l’atto processuale.

Nel merito il ricorso è accolto. La Corte ribadisce che non sussiste un generale dovere di motivazione autonoma della cartella, ma un dovere di riferibilità alla motivazione, intrinseca all’atto solo quando non operi il rinvio inequivoco al provvedimento impositivo a monte, di cui la cartella è momento esecutivo. Richiama l’orientamento secondo cui, in tema di riscossione, non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedente, essendo sufficienti circostanze univoche di individuazione.

Il percorso si completa con il richiamo all’arresto delle Sezioni Unite n. 22281 del 2022: quando la cartella segue un atto fiscale che ha già determinato il quantum del debito e degli interessi, essa è congruamente motivata, quanto agli interessi maturati, con il semplice richiamo dell’atto precedente e la quantificazione degli ulteriori accessori; se invece la cartella è il primo atto sulla pretesa per interessi, deve indicare l’importo, la base normativa e la decorrenza, senza necessità dei singoli saggi o delle modalità di calcolo. Nella specie, imposte e riferimenti normativi per il calcolo degli interessi erano contenuti nel precedente atto impositivo, noto alle parti per essere stato oggetto di giudizi di merito, sì da porre il contribuente in condizione di sindacare i profili quantitativi.

La sentenza è pertanto cassata e, non risultando necessari ulteriori accertamenti in fatto, il giudizio è definito nel merito con il rigetto del ricorso originario dei contribuenti. Le spese dei gradi di merito sono compensate; la parte contribuente è condannata alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in € 6.000,00. La novità del consolidarsi dell’orientamento esclude la condanna ex art. 96 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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