Definizione agevolata estesa alla cartella del controllo automatizzato (Cass. civ. Sez. V n. 21713 del 28.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di definizione agevolata delle liti tributarie, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 è suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni nella legge n. 136/2018, qualora la cartella costituisca il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, non solo per vizi propri ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva. Gli eredi del contribuente che ha effettuato la prima rivalutazione non sono divenuti titolari del diritto al rimborso di quanto versato dal de cuius, perché tale diritto sorge solo a seguito di una seconda rivalutazione operata dallo stesso contribuente che si trovi ancora nel possesso del bene.

Il Fatto

Una cartella esattoriale viene notificata per il pagamento della seconda e della terza rata dell’imposta sostitutiva applicata sul valore di un terreno edificabile a destinazione agricola, rideterminato con perizia giurata ex art. 4, comma 9-ter, d.l. n. 97/2008. I contribuenti, eredi del titolare originario, impugnano l’atto davanti alla giustizia tributaria.

La Commissione tributaria regionale accoglie le ragioni dei contribuenti e respinge l’appello dell’amministrazione finanziaria, reputando non dovuto il pagamento per effetto della posticipazione dei termini di versamento e della detrazione dell’imposta già corrisposta dal de cuius. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 7, comma 2, lett. ee), d.l. n. 70/2011. Nelle more del giudizio di legittimità, uno dei contribuenti presenta domanda di definizione agevolata, che l’amministrazione rigetta sul rilievo che si tratta di atto di mera riscossione.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via pregiudiziale il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, ritenendolo idoneo a definire l’intera controversia. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite n. 18298 del 25/06/2021, seguite da Cass. n. 23183 del 27/08/2024, hanno chiarito che la controversia sulla cartella emessa in sede di controllo automatizzato è definibile quando la cartella costituisce il primo ed unico atto con cui la pretesa fiscale è comunicata al contribuente.

Nel caso di specie è incontroverso che la cartella impugnata costituisca il primo e unico atto impositivo notificato agli eredi, sicché l’istanza di definizione agevolata tempestivamente depositata avrebbe dovuto essere accolta. La Corte rileva tuttavia che l’amministrazione contesta l’operazione su somme incongrue, avendo i contribuenti detratto dall’importo originario le somme versate dal de cuius.

Sul punto la Corte richiama la regola generale della successione mortis causa a titolo universale, che comporta il subentro degli eredi in tutte le posizioni giuridiche soggettive attive e passive del de cuius. Nella fattispecie gli eredi non sono divenuti titolari del diritto al rimborso di quanto versato con la prima rivalutazione, perché tale diritto sorge eventualmente solo a seguito di una seconda rivalutazione operata dallo stesso contribuente che si trovi ancora nel possesso del bene.

Con la seconda rivalutazione è sorta una nuova obbligazione tributaria, con un nuovo presupposto impositivo, e non rileva lo status di eredi. Solo il soggetto che abbia già versato l’imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione dei titoli rimasti sempre in suo possesso. Il principio è confermato da Cass. n. 9431 del 04/04/2019 e dalle più recenti Cass. n. 31263 del 09/11/2023 e Cass. n. 30157 del 30/10/2023.

Il ricorso dell’amministrazione è quindi fondato. La decisione impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte decide nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., rigettando l’originario ricorso dei contribuenti. La sopravvenienza della pronuncia delle Sezioni Unite giustifica l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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