Occupazione d’urgenza e possesso ICI: il proprietario resta soggetto passivo (Cass. civ. Sez. V n. 21643 del 28.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, l’occupazione d’urgenza di un terreno da parte della P.A., per il suo carattere coattivo, non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga il decreto di esproprio o comunque l’ablazione. Ne consegue che il proprietario resta soggetto passivo dell’imposta ed è tenuto a presentare la relativa dichiarazione, ancorché l’immobile sia detenuto da terzi. L’occupante è mero detentore, mancando in lui l’animus rem sibi habendi. La realizzazione di un’opera pubblica sul fondo occupato costituisce un mero fatto, inidoneo a trasferire la proprietà in favore della P.A., in coerenza con la contrarietà dell’espropriazione indiretta alla CEDU. Accertata la permanenza del possesso, il giudice di merito deve valutare la natura edificabile dell’area.
Il Fatto
Il Comune ha notificato al contribuente due avvisi di accertamento d’ufficio ICI per gli anni 2007 e 2008, per l’omessa denuncia e il mancato versamento dell’imposta su diversi terreni di proprietà. Il contribuente ha impugnato gli atti e la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso.
Il Comune ha proposto appello e la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione di primo grado: i terreni erano stati occupati dall’ANAS nel 1998 per lavori stradali e mai restituiti, cosicché il contribuente non ne aveva più il possesso e le particelle non erano soggette a imposizione come aree edificabili. Escluso il possesso, risultava irrilevante la questione dell’omessa dichiarazione. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi relativi alla violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 504/1992 e dell’art. 10, quarto comma, del d.lgs. n. 504/1992, concernenti la sussistenza del possesso e dell’obbligo di denuncia. Li ritiene fondati.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, in tema di espropriazione, l’occupazione d’urgenza non priva il proprietario del possesso dell’immobile. Il bene, finché non interviene il decreto di esproprio o l’ablazione, continua ad appartenere al privato, tanto che gli è riconosciuta un’indennità per l’occupazione. Nell’occupante manca l’animus rem sibi habendi: egli è un mero detentore che riconosce la proprietà altrui.
Da qui la conseguenza: il proprietario è soggetto passivo dell’ICI ed è obbligato a presentare la relativa dichiarazione, anche se l’immobile è detenuto da terzi (Cass. n. 21433 del 2007). La Corte richiama inoltre Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 19041 del 2016 e Cass. Sez. 5 n. 19572 del 2017, che esclude l’idoneità della realizzazione dell’opera pubblica a costituire titolo di acquisto della proprietà, in linea con la giurisprudenza della Corte EDU contraria all’espropriazione indiretta, e Cass. n. 22691 del 2022.
La Corte rileva un ulteriore profilo: la CTR si è pronunciata solo su quattro delle diciotto aree considerate nell’avviso di accertamento, e ha escluso il possesso valorizzando il ricorso al TAR per la restituzione. Su tale presupposto erroneo, il giudice di appello ha ritenuto assorbito il motivo sulla natura edificabile delle aree. Anche questa censura è fondata: riconosciuta la permanenza del presupposto d’imposta, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare la edificabilità, considerando che il meccanismo della perequazione urbanistica rende ininfluente l’eventuale inedificabilità sopravvenuta. Si tratta di valutazione in fatto, preclusa al giudice di legittimità.
Il ricorso è accolto nei motivi esaminati; il motivo sulle sanzioni resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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