Ricorso notificato e non depositato improcedibile con raddoppio del contributo unificato (Cass. civ. Sez. V n. 9107 del 05.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione notificato alla controparte ma non depositato presso la cancelleria nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ. è improcedibile. La parte intimata, che abbia notificato il controricorso allegando copia del ricorso notificatole, ha il potere di chiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità, potere ricompreso in quello di contraddire di cui all’art. 370 cod. proc. civ.. La pronuncia che dichiara l’improcedibilità, a seguito dell’iscrizione a ruolo richiesta dall’intimato, deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo il provvedimento inquadrabile nei tipi previsti dalla norma.
Il Fatto
Il ricorrente ha notificato, a mezzo pec, ricorso per cassazione avverso il decreto del Presidente della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, emesso in sede di reclamo nel procedimento per gratuito patrocinio. Con quel provvedimento l’istanza di accesso al beneficio era stata respinta perché generica e priva di specifiche contestazioni alle motivazioni del rigetto.
Nel ricorso si lamentano l’incompetenza del presidente della CTR e l’omesso esame del motivo di annullamento, oltre all’apparente motivazione del provvedimento. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito iscrivendo la causa a ruolo. Il ricorrente non si è costituito e non ha depositato il ricorso nei termini.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che il ricorso, benché notificato alla controparte, non è stato depositato presso la cancelleria nei termini di cui all’art. 369 cod. proc. civ., come attestato dal certificato negativo della cancelleria. Il superamento del termine comporta l’improcedibilità del ricorso.
Secondo il consolidato orientamento richiamato, la parte cui sia stato notificato il ricorso e che abbia a sua volta notificato il controricorso ha il potere di chiedere l’iscrizione a ruolo del processo al fine di far dichiarare l’improcedibilità. Tale potere è ricompreso in quello più ampio di contraddire riconosciuto dall’art. 370 cod. proc. civ., esercitabile, alla stregua della riformulazione operata dal d.lgs. n. 149 del 2022, con l’immediato deposito del controricorso. La giustificazione risiede nell’interesse del controricorrente al recupero delle spese e a evitare che il ricorrente possa riproporre il ricorso ai sensi dell’art. 387 cod. proc. civ.
La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite n. 4500 del 1988: perché il controricorso dell’intimato sia ammissibile, questi deve allegare copia del ricorso notificatogli. Nel caso di specie l’onere risulta assolto; in difetto non potrebbe riconoscersi la legittimazione a richiedere una pronuncia su impugnazione non effettivamente proposta.
Sul piano tributario, la pronuncia che dichiara l’improcedibilità deve rendere l’attestazione della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Non rileva che il contributo iniziale non sia stato versato dal ricorrente, avendo comunque provveduto il controricorrente diligente, individuato dall’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 115/2002 come la parte che per prima si costituisce. L’importo versato può essere recuperato in sede di regolamentazione delle spese secondo soccombenza. Ricorre, anche in ipotesi di improcedibilità, la funzione di ristorare l’amministrazione della Giustizia dall’aver impegnato le proprie risorse in un’impugnazione non meritevole di accoglimento, conformemente a Sez. Un. n. 20621 del 17.07.2023.
Nota della Redazione
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