Distanze cartelli pubblicitari applicabili anche nei centri abitati con limite 70 km/h (Cons. Stato n. 8518 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 51, comma 2, Reg. esec. Cod. str. si applica non soltanto ai tratti fuori dai centri abitati, ma anche alle strade extraurbane e ai tratti urbani per i quali sia imposto, per situazioni non transitorie, un limite di velocità non superiore a 50 km/h. Nei tratti interni ai centri abitati con limite superiore ai 50 km/h restano invece applicabili le maggiori distanze previste dalla stessa norma, in ragione della più alta velocità dei veicoli e della conseguente necessità di spazi di visibilità più ampi per i segnali stradali. Tale lettura trova conferma nell’art. 38, comma 4, Cod. str., che equipara ai fini della disciplina della segnaletica i tratti urbani con limite pari o superiore a 70 km/h alle strade extraurbane. Il nulla osta tecnico di ANAS s.p.a. nei centri abitati sotto i 10.000 abitanti non è limitato alla sola tutela del patrimonio stradale, ma comprende la verifica della visibilità della segnaletica verticale, che del patrimonio stesso fa parte.
Il Fatto
Una società operante nel settore degli impianti pubblicitari chiedeva ad ANAS s.p.a. il nulla osta tecnico per collocare cartelli lungo una strada statale, in un tratto ricadente nel centro abitato di una frazione di un Comune sotto i 10.000 abitanti. ANAS rilasciava il nulla osta per alcune chilometriche e comunicava un preavviso di diniego per le posizioni residue, rilevando il mancato rispetto delle distanze dal segnale stradale imposte dall’art. 51, comma 2, Reg. esec. Cod. str..
La società impugnava il diniego davanti al TAR Emilia Romagna, che respingeva il ricorso. Proponeva quindi appello, lamentando l’errata applicazione della norma sulle distanze, l’incompetenza di ANAS a valutare profili di sicurezza della circolazione e la lesione della libertà di iniziativa economica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il perimetro applicativo dell’art. 51, comma 2, Reg. esec. Cod. str. L’appellante sosteneva che la norma valesse solo fuori dai centri abitati, con conseguente irrilevanza delle distanze ivi previste per il tratto urbano interessato. La tesi non è condivisa: la disposizione contempla anche i tratti di strada per i quali, per situazioni non transitorie, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, e la vicenda va ricondotta proprio a questa seconda ipotesi.
Il tratto in questione è urbano, ma in esso non vale il limite di 50 km/h: è documentato che la velocità massima consentita fosse di 70 km/h. Le maggiori distanze previste dalla norma rispetto a quelle ordinarie dei centri urbani si giustificano perchè, essendo più alta la velocità dei veicoli, gli spazi di visibilità per i segnali devono essere logicamente maggiori. Il riferimento del TAR alle ragioni di sicurezza della circolazione non è quindi fuor di luogo.
La conclusione trova riscontro nell’art. 38, comma 4, Cod. str., che estende ai centri abitati con limite pari o superiore a 70 km/h le norme sulla segnaletica dettate per le strade extraurbane, ribadendo l’equiparazione sostanziale tra le due fattispecie.
Quanto al secondo motivo, il Collegio esclude lo sviamento di attribuzioni. Il diniego è in primo luogo finalizzato a garantire la visibilità della segnaletica di ANAS, che appartiene al patrimonio stradale ai sensi dell’art. 14, comma 2, lett. c), Cod. str.. Coerente è il disposto dell’art. 77, comma 6, Reg. esec. Cod. str., che vieta l’abbinamento o l’interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali. Il verbale di delimitazione tra ANAS e Comune conferma che la prima conserva la gestione del piano viabile e della segnaletica strutturale.
Il terzo motivo è respinto anche per la genericità della formulazione. Il Collegio richiama il precedente di Cons. Stato, Sez. VI, n. 6044 del 2012, secondo cui l’art. 23 Cod. str. mira a prevenire la collocazione di fonti di disturbo dell’attenzione dei conducenti. Nessun affidamento legittimo può fondarsi sulla mera esistenza di precedenti autorizzazioni. L’appello è quindi respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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