Mantenimento del figlio maggiorenne e onere della prova del genitore (Cass. civ. Sez. I n. 12121 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dovere dei genitori di mantenere i figli, stabilito dall’art. 315-bis c.c. e correlato alla responsabilità genitoriale, non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età, ma termina solo quando il figlio consegue l’autonomia economica o avrebbe dovuto conseguirla secondo i parametri di una diligente condotta. In tema di mantenimento dei figli maggiorenni, in conformità ai principi generali sull’onere della prova, spetta a chi agisce invocando la sussistenza del diritto o, all’opposto, il venir meno dei presupposti della sua persistenza, l’onere di allegazione e di dimostrazione delle circostanze addotte; tale onere può essere assolto mediante presunzioni precise e univoche, che, se presenti, spostano sul controinteressato la prova contraria. Il fatto estintivo dell’obbligazione legale non è la maggiore età, ma il conseguimento dell’indipendenza economica o il suo mancato raggiungimento per negligenza dell’interessato.
Il Fatto
Il Tribunale di Ragusa ha pronunciato la separazione dei coniugi respingendo le rispettive domande di addebito e la richiesta di assegno di mantenimento avanzata dalla moglie. Ha inoltre revocato l’assegno in favore della figlia, divenuta maggiorenne nel corso del giudizio, già accordato in via provvisoria con i provvedimenti presidenziali.
La madre ha proposto appello. La Corte d’appello di Catania lo ha respinto, rilevando che la figlia aveva raggiunto i vent’anni, non aveva fornito prova di aver completato gli studi – anzi secondo la madre li aveva abbandonati – e non aveva dedotto ragioni che le avessero impedito di lavorare. Ha così confermato anche la revoca dell’assegnazione della casa familiare. La ricorrente ha impugnato la sentenza con due motivi, deducendo la nullità della pronuncia per violazione delle norme sulla filiazione e l’error in procedendo per omessa pronuncia, poiché il padre, in sede di precisazione delle conclusioni, non aveva contestato il mantenimento della figlia, ma lo aveva egli stesso richiesto.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’art. 315-bis c.c., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219, che non distingue tra diritti del figlio maggiorenne e minorenne. La riforma della filiazione ha sostituito la potestà genitoriale con la responsabilità genitoriale: sostituzione non solo terminologica, ma che segna il passaggio a una considerazione del rapporto incentrata sui diritti del figlio e priva di limitazione temporale. Pur cessando i poteri di rappresentanza, la cura del genitore prosegue oltre la maggiore età e fino all’indipendenza economica. L’art. 337-septies c.c. non è fonte dell’obbligo, ma specifica la modalità del suo adempimento in caso di scissione della coppia: l’assegno periodico.
A questi principi si giustappone il principio di autoresponsabilità, che impedisce al figlio di abusare del proprio diritto: il diritto si giustifica nel perseguimento di un progetto educativo e formativo, ma impone anche il dovere di ricercare un lavoro, contemperando le aspirazioni con il concreto mercato. Non è giustificabile l’attesa di un’occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata. Il Collegio richiama Sezioni Unite n. 20448 del 2014, Cass. n. 18076 del 2014 e Cass. n. 38366 del 2021.
Il punto centrale è il riparto dell’onere probatorio. L’art. 2697 c.c. fa gravare sull’attore la prova dei fatti costitutivi del diritto. Poiché il fatto estintivo dell’obbligazione legale non è la maggiore età, ma il conseguimento dell’indipendenza economica, tale fatto deve essere provato dal debitore. Pertanto, se è il genitore già gravato dall’assegno ad agire per l’accertamento dell’estinzione, sarà il figlio (o il genitore convivente) a dover fornire la prova contraria rispetto alle presunzioni. Se invece il figlio agisce per il riconoscimento del diritto, la prova è a suo carico. Il genitore può comunque avvalersi di presunzioni, segnatamente quella legata al decorso del tempo, che opera in senso favorevole o contrario al persistere del diritto a seconda della distanza del figlio dalla minore età.
La Corte ritiene che la sentenza impugnata non si sia attenuta a questi principi. Il giudice di merito non ha attribuito rilievo al fatto che l’assegno era già stato riconosciuto quando la figlia era minorenne, né ha valutato che il padre, in sede di precisazione delle conclusioni, aveva chiesto l’imposizione dell’assegno, omettendo di esaminare l’operare del principio di non contestazione. Ha poi valorizzato l’età di vent’anni al momento dell’appello, senza considerare che il giudizio si era concluso in primo grado quando la figlia ne aveva diciannove, sicché la presunzione legata all’età operava in suo favore. Il giudice avrebbe dovuto accertare il momento di estinzione del diritto, non prendere atto dell’età raggiunta alla decisione. Infine, ha omesso di valutare la capacità lavorativa della giovane in relazione alla sua formazione e alle concrete possibilità del mercato del lavoro locale. Il ricorso è accolto per quanto di ragione, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.
Nota della Redazione
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