Verifica regionale necessaria sull’inderogabilità degli standard per casa funeraria e sala commiato (Cons. Stato n. 7206 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento parziale dell’autorizzazione comunale all’esercizio di una sala del commiato, disposto per l’assenza nel regolamento comunale di polizia mortuaria dell’individuazione delle aree a tal fine dedicate ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. a), legge reg. Veneto n. 18/2010, non travolge il titolo abilitativo relativo alla diversa attività della casa funeraria, non essendo configurabile una connessione inscindibile fra i due ambiti tale da caducare l’intero provvedimento. La questione relativa alla eventuale inderogabilità degli standard qualitativi delle case funerarie, comprensivi della predisposizione di locali destinati al commiato, non è risolvibile sulla base della sola normativa regionale, non univoca, e richiede un approfondimento istruttorio. Il Consiglio di Stato respinge l’appello incidentale, non definisce il merito e dispone l’acquisizione di chiarimenti scritti dalla Regione.

Il Fatto

Gli appellanti principali, proprietari di immobili adiacenti a un capannone nel territorio comunale, impugnavano davanti al TAR Veneto l’autorizzazione rilasciata nel 2020 per l’esercizio di una casa funeraria in favore della società controinteressata, deducendone l’incompetenza dell’ufficio comunale, l’abusività edilizia, la mancanza del consenso dei comproprietari, l’incompatibilità con la destinazione residenziale di zona e l’illegittimità del parere sanitario. Con un secondo ricorso contestavano l’inerzia dell’ente rispetto alla richiesta di esercizio dei poteri inibitori, poi impugnando con motivi aggiunti il provvedimento espresso sopravvenuto.

Il TAR accoglieva parzialmente il primo ricorso, annullando l’autorizzazione nei limiti dell’attività riconducibile alla sala del commiato, dichiarava improcedibile il ricorso contro il silenzio e accoglieva i motivi aggiunti negli stessi limiti oggettivi. Da qui l’appello principale, con sei motivi, e l’appello incidentale dei controinteressati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente l’appello incidentale, con cui si sostiene che l’istanza e l’autorizzazione avessero ad oggetto la sola casa funeraria e che la pronuncia di annullamento parziale sarebbe perciò priva di oggetto. La tesi non convince: i dati documentali acquisiti dimostrano che l’istanza riguardava anche la sala del commiato e che il provvedimento comunale non ha circoscritto la portata oggettiva del titolo abilitante. Residua comunque l’interesse degli originari ricorrenti a una pronuncia che confermi la illegittimità dell’autorizzazione in quella parte.

Poiché gli appellanti incidentali non contestano il merito della ricostruzione normativa seguita dal TAR, il capo della sentenza che ha ritenuto non assentibile l’esercizio della sala del commiato in mancanza di individuazione regolamentare delle aree è ormai passato in giudicato. Escluso l’errore di fatto sull’oggetto dell’istanza, l’appello incidentale è respinto.

Assume allora rilievo centrale il primo motivo dell’appello principale, secondo cui la disciplina regionale porrebbe una correlazione inscindibile fra casa funeraria e sala del commiato. Ne deriverebbe che la casa funeraria non potrebbe mai essere autorizzata senza la sala, né nei comuni privi della relativa disciplina regolamentare. Il Collegio riconosce che la ricostruzione ha una propria logica, rispondente alla finalità di garantire standard minimi e inderogabili di servizio, ma rileva la non univocità dei dati normativi di riferimento e la compresenza di competenze statali, regionali e comunali.

Per questo, in luogo di una decisione immediata, il Consiglio di Stato ritiene indispensabile acquisire dalla Regione Veneto articolati chiarimenti scritti, volti ad appurare l’esistenza di indirizzi interpretativi sugli standard oggettivi minimi delle case funerarie, la sussistenza di autorizzazioni comunali per strutture prive di sala del commiato, gli indirizzi delle amministrazioni locali sull’ubicazione e i limiti eventualmente posti in zone residenziali, oltre a ogni dato utile sulle prassi in atto. Il giudizio resta pertanto sospeso, con riserva di ogni decisione su rito, merito e spese e rinvio alla prima udienza straordinaria del 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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