Interdittiva antimafia e controllo giudiziario: autonomia dei procedimenti e insussistenza dell’agevolazione occasionale (TAR Emilia-Romagna n. 418 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento amministrativo che si conclude con l’adozione di un’informazione interdittiva antimafia è autonomo rispetto a quello penale e a quello relativo al controllo giudiziario, le cui risultanze non possono fungere da parametro di legittimità ex post della misura. Il decreto ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011, infatti, non elimina gli effetti già prodotti dall’interdittiva, ma al più ne sospende l’efficacia per il futuro. In sede di rinnovo dell’iscrizione nella White List, la Prefettura può “riattualizzare” il compendio indiziario anche valorizzando elementi già oggetto di precedenti valutazioni favorevoli, purché emergano nuovi fattori di acutizzazione del rischio. La valutazione prefettizia è ancorata alla regola del “più probabile che non”, sicché l’incensuratezza dei soci e la mancanza di condanne penali non inficiano la prognosi infiltrativa, fondabile anche su legami familiari e frequentazioni con soggetti controindicati, qualora rivelatori di una “regia collettiva” di stampo clanico.
Il Fatto
Una società, attiva nel settore delle costruzioni, impugnava dinanzi al TAR Emilia-Romagna, sezione di Parma, l’informazione interdittiva antimafia e il conseguente diniego di rinnovo dell’iscrizione nella c.d. White List, adottati dalla Prefettura di Reggio Emilia. La società, che aveva già goduto di informative favorevoli, lamentava, tra l’altro, l’irrilevanza di segnalazioni non sfociate in condanne penali a carico dei soci, la natura sporadica dei rapporti commerciali con imprese controindicate e la mancata motivazione in ordine all’esclusione dell’agevolazione occasionale.
Nelle more del giudizio, il Tribunale di Bologna, sezione misure di prevenzione, aveva revocato con esito positivo il controllo giudiziario cui la società era stata sottoposta. Sul presupposto di tale esito, la ricorrente chiedeva il rinvio dell’udienza e invocava la sopravvenuta carenza di interesse rispetto ad alcuni atti consequenziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha in primo luogo disatteso l’istanza di rinvio, affermando l’autonomia tra il procedimento interdittivo e quello di controllo giudiziario. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il TAR ha precisato che il decreto ex art. 34-bis del d.lgs. n. 159/2011 non costituisce un superamento dell’interdittiva, ma ne conferma la sussistenza: la valutazione del giudice penale è “dinamica” e proiettata al futuro, mentre quella del Prefetto è “statica” e retrospettiva, sicché gli esiti sopravvenuti non possono incidere sugli effetti già prodotti dalla misura.
Nel merito, la Corte ha respinto la tesi secondo cui la legittimità dell’interdittiva andrebbe valutata alla luce delle sopravvenienze penali. Ha richiamato il principio, costante nella giurisprudenza amministrativa, per cui gli elementi posti a base dell’informativa possono essere anche non penalmente rilevanti, e le risultanze successive possono incidere solo quando forniscano la prova di un macroscopico errore originario di cognizione del fatto, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Quanto ai singoli elementi indiziari, il TAR ha escluso che l’incensuratezza dei soci sia dirimente, richiamando la giurisprudenza secondo cui la funzione preventiva opera in chiave anticipatoria e non richiede pregiudizi penali. Ha inoltre ritenuto irrilevante la posizione di committente della società ricorrente, valorizzando la contiguità soggiacente o compiacente desumibile dalla trama di interessi con imprese controindicate, e ha precisato che la regolarità delle fatture costituisce un adempimento fiscale neutro, non idoneo a escludere la rilevanza dei rapporti economici.
In relazione alla “prevenzione collaborativa” di cui all’art. 94-bis del d.lgs. n. 159/2011, il Collegio ha ritenuto adeguata la motivazione della Prefettura, che aveva escluso l’occasionalità dell’agevolazione valorizzando la gravità e la convergenza del quadro indiziario, l’ambiente territoriale e il settore economico di riferimento. Ha infine dichiarato l’improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta carenza di interesse rispetto agli atti comunali e all’Anagrafe antimafia, e lo ha respinto nel merito per il resto, con condanna alle spese.
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