Caducazione automatica delle convenzioni a valle di aggiudicazione annullata (TAR Campania n. 5191 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’annullamento integrale della procedura di evidenza pubblica determina l’automatica caducazione delle convenzioni quadro stipulate a valle, quale effetto già rientrante nel perimetro del decisum giudiziale. La stazione appaltante che, in dichiarata ottemperanza a un’ordinanza cautelare del giudice ordinario, disponga l’esecuzione di tali convenzioni, compie una scelta non doverosa ma espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile nel merito. È illegittimo il provvedimento fondato sull’erroneo presupposto della reviviscenza degli effetti delle convenzioni caducate. In presenza di provvedimenti giudiziali confliggenti del giudice amministrativo e del giudice ordinario, in assenza di criteri di priorità di diritto positivo, la pubblica amministrazione è tenuta a un’autonoma ponderazione del pubblico interesse.

Il Fatto

La ricorrente, attuale gestore del multiservizio energetico presso una struttura ospedaliera in virtù di contratto di proroga tecnica, impugna la determinazione con cui la centrale di committenza regionale ha disposto l’esecuzione delle convenzioni quadro stipulate con altro operatore, nonché le determinazioni con cui due aziende sanitarie vi hanno aderito ordinando il cambio di gestione.

Le convenzioni erano state stipulate nella pendenza del giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso di altro operatore. Il Cons. Stato, Sez. III, n. 4701/2024 aveva poi annullato gli atti della procedura e l’aggiudicazione per violazione dell’art. 34 d.lgs. 50/16 in materia di criteri ambientali minimi; la stazione appaltante aveva quindi dichiarato l’inefficacia delle convenzioni. A fronte dell’ordinanza del Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d’impresa, che aveva accolto il reclamo dell’aggiudicataria ordinando di consentire l’esecuzione delle convenzioni, la stazione appaltante ha ritenuto queste ultime efficaci e ne ha disposto l’esecuzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La delibera impugnata ha natura provvedimentale, perché provoca la reviviscenza delle convenzioni ed è quindi immediatamente lesiva. Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo: la questione attiene alla sorte delle convenzioni stipulate a valle di un’aggiudicazione annullata e rientra nell’art. 133, lett. e, n. 1, c.p.a., che estende la giurisdizione esclusiva alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione. È respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione: la qualità di gestore uscente radica un interesse differenziato e qualificato, anche solo strumentale.

Nel merito il ricorso è fondato. La delibera collide frontalmente con l’automatica caducazione delle convenzioni quadro, riconosciuta in sede di ottemperanza da Cons. Stato, Sez. III, n. 4385/2025 quale conseguenza dell’annullamento degli atti della procedura. La stazione appaltante ha dunque disposto l’esecuzione di convenzioni inesistenti, in quanto già caducate dalla pronuncia che ha travolto l’intera procedura. Nello stesso senso si era già orientata la Sezione nella motivazione della sentenza n. 614/2025 e, per altri lotti, nelle sentenze nn. 647 e 648/2025.

Il Collegio esclude che a sostegno della reviviscenza possa invocarsi il pronunciamento del giudice civile, che riguarda un segmento circoscritto della materia, relativo al solo interesse a continuare a gestire il servizio in proroga.

Quanto all’assunto della stazione appaltante di aver dato esecuzione a un ordine giudiziale in modo sostanzialmente vincolato, il Tribunale osserva che, a fronte di provvedimenti confliggenti del giudice amministrativo e del giudice ordinario, in assenza di criteri di priorità con riscontro nel diritto positivo, la decisione costituisce frutto di un’autonoma ponderazione, con fisiologici margini di discrezionalità. Nel caso concreto tale scelta è viziata, perché motivata sull’erroneo presupposto della reviviscenza delle convenzioni, i cui effetti devono ritenersi definitivamente travolti. L’inefficacia si impone a maggior ragione per la particolare causa di invalidità, la violazione della normativa ambientale, che vizia sia i provvedimenti sia il contratto.

Il ricorso è quindi accolto, con annullamento della delibera della stazione appaltante e, per illegittimità derivata, delle delibere delle aziende sanitarie che la assumono quale unico presupposto. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda, in parte ancora sub iudice.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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