Cass. pen. Sez. VII n. 37816 del 28.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. VII penale, ordinanza n. 37816/2026, depositata il 28/10/2026 (R.G. 10047/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: avverso la sentenza del 29/09/2025 della Corte di appello di Firenze dato avviso alle parti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso proposto dai difensori di Avv. e Avv. entrambi del Foro di Firenze; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI; i difensori di Avv. e Avv. hanno depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen. e ulteriore memoria con conclusioni scritte, con le quali hanno insistito nel chiedere la trasmissione ad una delle altre Sezioni per la trattazione ordinaria del ricorso o, in subordine, l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 29 settembre 2025, ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze del 14 dicembre 2023, che aveva dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito, cod. strada), per avere guidato il ciclomotore targato in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l , e precisamente pari a 1,72 g/l al primo controllo e a 1,69 g/l al successivo controllo, e commettendo il fatto tra le ore 22 della sera e le ore 7 del mattino, e, esclusa la circostanza aggravante di cui all’art. 186, comma 2-bis, cod. strada, con la diminuente del rito abbreviato, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze ha proposto ricorso per cassazione a mezzo dei suoi difensori di fiducia, articolando tre motivi di ricorso, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e segnatamente degli artt. 186, comma 9-bis, cod. strada, 20-bis cod. pen. e 53 e 58 della legge n. 689 del 1981 nonché contestualmente mancanza e manifesta illogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
– in relazione al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità.
Si duole, in particolare, il ricorrente che il rigetto della richiesta sia stato motivato con il richiamo all’unico precedente penale e con un accenno alla gravità della presente vicenda.
Si duole, altresì, che la Corte di appello non abbia motivato sull’applicabilità dell’istituto speciale del lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9- bis, cod. strada – oggetto della specifica richiesta difensiva e subordinato a precise condizioni (assenza della circostanza aggravante dell’aver provocato un incidente stradale, assenza di recidiva nel biennio e mancata fruizione del medesimo beneficio) e alla prognosi di positivo svolgimento del lavoro stesso, che in caso di esito positivo conduce all’estinzione del reato, alla riduzione alla metà della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e alla revoca della confisca del veicolo – ed abbia invece motivato solo sull’applicabilità della disciplina generale delle pene sostitutive quale il lavoro di pubblica utilità ex art. 56 bis L. n. 689 del 1981 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta erronea applicazione degli artt. 133 cod. pen. e 445, comma 2, cod. proc. pen. nonché contestualmente vizio di motivazione– ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. – in relazione alla valutazione del precedente penale ostativo.
Si duole, in particolare, che sia stato ritenuto ostativo un precedente penale per un reato estinto ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. Richiama precedenti giurisprudenziali.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta mancanza e manifesta illogicità della motivazione – ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. – in ordine alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. I difensori di Avv. e Avv. , hanno depositato memoria e ulteriore memoria con conclusioni scritte.
4. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
4.1. Il primo motivo di ricorso è reiterativo di analoghe doglianze proposte con il secondo e con il terzo motivo dell’atto di appello e privo di adeguato confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, esponendosi quindi al giudizio di inammissibilità.
Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, Rv. 281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). Nel caso in esame la Corte di appello, con motivazione immune da vizi logici ed in linea con i principi elaborati da questa Corte di legittimità, ha motivato il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità richiamando, anzitutto, l’art. 58 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo cui il giudice deve tener conto dei criteri indicati nell’art. 133 cod. pen. per stabilire se le pene sostitutive della pena detentiva risultino più idonee alla rieducazione del condannato e assicurino la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e per escludere la sostituzione quando sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. E ha poi osservato che «la personalità del e la gravità della vicenda definita con sentenza irrevocabile e della presente non consentono di accogliere la istanza di sostituzione, ricorrendo fondati motivi per ritenere che le prescrizioni inerenti allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità – che dovrebbe protrarsi per un lungo periodo corrispondente alla durata della pena detentiva – e di quelle previste dall’art. 56 ter L. 689/81 non saranno osservate». Ha, poi, motivato il rigetto della richiesta di applicazione dell’istituto speciale del lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9-bis, cod. strada, osservando che l’istanza doveva essere respinta per le ragioni esposte in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva breve.
La Corte di appello ha, dunque, valutato le condotte dell’imputato, sia quella oggetto del processo definito con sentenza irrevocabile sia quella oggetto del presente processo e ha ritenuto che le prescrizioni inerenti allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità non sarebbero state osservate.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può respingere la richiesta anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell’imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell’adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658-01; Sez. 4, n. 42847 del 11/10/2023, Palumbo, Rv. 285381-01; Sez. 2, n. 45859 del 22/10/2024, Peluso, Orbene, il primo motivo di ricorso non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di “doppia conforme” di affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt’uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Non coglie nel segno la doglianza difensiva che lamenta che il precedente penale valorizzato dalla Corte di appello sia stato desunto da sentenza di applicazione della pena relativamente alla quale si erano determinati gli effetti estintivi di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen.
La rilevanza della sentenza di patteggiamento quale “precedente penale” è stata già affermata con riferimento al diniego della concessione di una successiva sospensione condizionale della pena e al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, precisandosi che essa è valutabile nel contesto dell’art. 133 cod. pen. anche nell’ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l’estinzione del reato cui la sentenza si riferisce (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377 – 01. Cfr., con riferimento alla concessione di una successiva sospensione condizionale, in quanto “applicando la pena”, essa, sotto tale profilo, è equiparabile ad una pronuncia di condanna in mancanza di un’espressa previsione di deroga, Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop, Rv. 233518-01; Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, Bada, Rv. 238667-01; Sez. 5, n. 1776 del 20/03/1998, De Negri, Rv. 210929- 01; Sez. 6, n. 46400 del 13/09/2017, Anedda, Rv. 271389-01, secondo cui, in tema di patteggiamento, l’avvenuta estinzione del reato, dichiarata in relazione a sentenza di applicazione di pena pecuniaria o di sanzione sostitutiva condizionalmente sospesa, non è ostativa al successivo rigetto della richiesta di sospensione condizionale, in quanto l’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. non esclude che il giudice possa tener conto di tale precedente, motivando specificamente perché, in concreto, tale pronuncia offra elementi rilevanti ai fini di un negativo giudizio prognostico. Vds., con riferimento al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, specie ove si consideri che l’art. 133 cod. pen. richiama, oltre che i precedenti penali, anche quelli “giudiziari”, Sez. 3, n. 23952 del 30/04/2015, Di Pietro, Rv. 263850-01; Sez. 4, n. 11225 del 15/06/1999, Pinto, Rv. 214770-01).
Peraltro, costituisce affermazione consolidata nella giurisprudenza di legittimità che tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell’estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini della pericolosità sociale (così, in termini, Sez. 6, n.37472 del 20/06/2017, Rv. 271370-01; Sez. 1 n. 1063 del 17/12/2008, dep. 2009, Rv. 243929). Pertanto, stante la equiparazione della sentenza di applicazione della pena ad una sentenza di condanna, essa costituisce indubbiamente un “precedente penale” ed è statuizione valutabile nel contesto dell’art. 133 cod.pen. anche ai fini del giudizio di diniego della sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, specie ove si consideri che l’art. 133 cod.pen. richiama, oltre che i precedenti penali, anche quelli giudiziari.
Ai fini della valutazione circa la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità, non rileva neanche se si sia verificata l’estinzione del reato, connessa al rito prescelto, ex art. 445, comma 2, cod. proc. pen. (cfr.
4.3. Il terzo motivo di ricorso è generico e manifestamente infondato. Il difensore ripropone in sede di legittimità il motivo dell’atto di appello con il quale aveva lamentato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il motivo di ricorso non si confronta con la costante giurisprudenza di legittimità e con le argomentazioni svolte nella sentenza della Corte di appello e nella sentenza del Tribunale, che trattandosi di “doppia conforme” di affermazione di responsabilità vanno lette come un tutt’uno, e ripete argomenti già presi in esame e rigettati dalla Corte territoriale con motivazione congrua e non illogica, e quindi insindacabile in sede di legittimità, cosicché la doglianza incorre in aspecificità.
Sotto il primo profilo, la giurisprudenza di questa Corte è invero costante nell’affermare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), il giudice non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409-01; Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, Rv. 281296 – 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02; Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899 – 01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Trattasi di giudizio di merito, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione del beneficio (Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409-01; Sez. 5, n. 43952 del Sotto il secondo profilo, la sentenza impugnata, con motivazione congrua e non contraddittoria, ha confermato la sentenza del Tribunale, osservando che «Il precedente specifico, le modalità della condotta e l’assenza di qualsivoglia elemento di meritevolezza ostano, parimenti, al riconoscimento delle attenuanti generiche».
Manifestamente infondata è, infine, la lamentata violazione del principio del “ne bis in idem” sostanziale, atteso che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena sono istituti aventi diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un’adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche (Sez. 3, n. 8461 del 13/05/1987, Orsatti, Rv. 176434-01. Nel senso che non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, vds. Sez. 4, n. 27107 del 15/09/2020, Tedesco, Rv. 280047 – 02); Sez. 4, n. 39475 del 16/02/2016, Tagli, Rv. 267773- 01; Sez. 4, n. 27107 del Tedesco, senso fini della determinazione della pena, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento (nella specie: la gravità della condotta) che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del “ne bis in idem”» (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rechichi, Rv. 264378-01; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425-01).
5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpa quanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equo fissare in euro tremila. P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 62-bis c.p. – Circostanze attenuanti generiche
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 186 c.p. – Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna
- Art. 173 c.p.p. – Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 611 c.p.p. – Procedimento
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso