Cass. pen. Sez. V n. 37825 del 28.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. V penale, sentenza n. 37825/2026, depositata il 28/10/2026 (R.G. 17073/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti dal
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
avverso la sentenza del 5/02/2026 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI del TRIBUNALE di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere CARLO RENOLDI; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi; lette le memorie presentate dall’Avv. , il quale, nell’interesse delle parti civili, ha insistito nella richiesta di accoglimento dei relativi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Nell’ambito del procedimento R.G.N.R. 9407/2024, relativo a fatti riconducibili all’organizzazione denominata « » e contestati come associazione per delinquere costituita al fine di commettere una pluralità di reati di abusivismo finanziario ex art. 166, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.) in danno di numerosi risparmiatori, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, con sentenza emessa in data 5 febbraio 2026 ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., ha applicato, nei confronti di la pena concordata tra le difese degli imputati e il Pubblico ministero, disponendo, tra l’altro, la confisca di 22.934,861 euro, già oggetto di sequestro preventivo.
A seguito delle istanze di correzione presentate dalle parti civili, con ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen., depositata il 19 febbraio 2026, il Giudice per le indagini preliminari, oltre a correggere in 22.934.861 euro l’importo, erroneamente indicato in sentenza in 22.934,861 euro, ha espunto dal dispositivo la statuizione di confisca, sostituendola con quella secondo cui il vincolo conservativo, già disposto sui beni e sulle somme indicati nel provvedimento del 15 settembre 2025, permaneva a tutela dei crediti dell’Erario e delle parti civili, questi ultimi per come accertati nella competente sede civile.
L’ordinanza dichiarò, invece, non accoglibile, in sede di correzione dell’errore materiale, la richiesta, formulata dall’Avv. , di dissequestro e di restituzione della somma di 468.025,07 euro, previa conversione del relativo vincolo in sequestro conservativo, sul rilievo che essa avrebbe comportato una modificazione essenziale del provvedimento.
2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza e avverso l’ordinanza di ammissione della richiesta di patteggiamento emessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 22 gennaio 2026, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 444 e ss., 458 e 458-bis cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che la sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. abbia ratificato un accordo illegale in quanto concluso in violazione di una norma processuale stabilita a pena di inammissibilità del rito, risultando viziata da abnormità di tipo strutturale per carenza di potere in concreto, essendo stata emessa al di fuori dei casi previsti dal codice di rito in violazione della sequela procedimentale.
Il ricorrente premette che il Giudice per le indagini preliminari: in data 24 giugno 2025 emetteva il decreto di giudizio immediato e, in data 31 luglio 2025, decreto e contestuale avviso d’udienza per riti alternativi ex art. 456, comma 2, cod. proc. pen., fissando l’udienza il 3 ottobre 2025; dava atto, in data 3 ottobre 2025, delle richieste di applicazione pena e, in subordine, di ammissione al rito abbreviato avanzate dagli imputati; acquisiva il consenso del Pubblico ministero e rinviava all’udienza del 13 ottobre 2025, allorché rigettava la richiesta di applicazione pena e, divenuto incompatibile per la trattazione del processo con rito abbreviato richiesto dai difensori, disponeva la trasmissione del verbale al Presidente di sezione per la riassegnazione del fascicolo; in data 28 novembre 2025 il giudice per le indagini preliminari dott.ssa assegnataria del fascicolo, rinviava il processo all’udienza del 22 gennaio 2026 dando atto che: «alla prossima udienza si discuterà in merito all’ammissione dei riti scelti dagli imputati»; in data 22 gennaio 2026 invitava le difese degli imputati «a formalizzare la scelta del rito» e, dinnanzi alle nuove istanze di patteggiamento, ammetteva gli imputati al rito ex art. 444 cod. proc. pen. con l’ordinanza in pari data. In realtà, il Giudice per le indagini preliminari, nel giudizio immediato in precedenza ammesso, avrebbe dovuto valutare le richieste di rito abbreviato già avanzate dagli imputati e decidere se ammettere il rito a prova contratta e concludere il processo con sentenza, oppure rigettare le richieste e disporre il giudizio. Infatti, il giudizio immediato consente la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. entro 15 giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato.
Nel caso in esame, gli imputati hanno tempestivamente formulato le richieste di cd. patteggiamento, rigettate dal Giudice per le indagini preliminari, sicché gli effetti giuridici delle stesse si erano realizzati ed erano cessati e non vi era la possibilità di riproporre le istanze di patteggiamento innanzi al diverso Giudice per le indagini preliminari designato a seguito dell’incompatibilità a decidere del primo Giudice per le indagini preliminari. Infatti, se gli imputati non avessero formulato, in subordine, le richieste di essere giudicati con il rito abbreviato il primo Giudice per le indagini preliminari, dott. avrebbe disposto la trasmissione del fascicolo al giudice competente per il giudizio.
Dunque, il provvedimento di ammissione del cd. patteggiamento risulterebbe adottato in violazione degli artt. 458 e 458-bis cod. proc. pen. avendo il Giudice per le indagini preliminari celebrato un’udienza preliminare nel giudizio immediato. Peraltro, volendo aderire alla irrituale decisione del Giudice per le indagini preliminari, si assisterebbe alla possibilità che i difensori potessero reiterare all’infinito la richiesta di applicazione pena, chiedendo l’ammissione al rito abbreviato in caso di rigetto del patteggiamento e vedendosi assegnare un nuovo giudice per effetto dell’incompatibilità.
3. Le parti civili (primo atto di impugnazione) nonché (secondo atto di impugnazione) hanno proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per il tramite del difensore di fiducia, Avv. deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito esposti nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 185, 236, 240 cod. pen., 262, 316, 317, 323, 474-bis cod. proc. pen., 2043 cod. civ., Il Giudice per le indagini preliminari avrebbe erroneamente privilegiato l’interesse pubblico alla confisca rispetto al diritto delle vittime a ottenere la restituzione del denaro sottratto. La sentenza aveva disposto la confisca dell’importo oggetto di sequestro, qualificandolo come «profitto» del reato, senza considerare che quelle somme rappresentavano, secondo i ricorrenti, il patrimonio originariamente conferito dagli investitori e dunque il «prodotto» del reato. Il ricorso richiama gli artt. 185, 236 e 240 cod. pen., l’art. 187 T.U.F., nonché numerosi precedenti della Corte di cassazione, sostenendo che l’ordinamento attribuisce priorità alla tutela delle vittime rispetto all’interesse ablatorio dello Stato quando sia possibile individuare i titolari delle somme illecitamente sottratte. I ricorrenti evidenziano che: le parti civili avrebbero documentato la provenienza delle somme; nessuna di esse avrebbe tratto vantaggio dall’attività illecita; gli imputati risulterebbero sostanzialmente incapienti; la confisca finirebbe per impedire definitivamente la restituzione del maltolto.
Viene, altresì, censurata l’affermazione contenuta nella sentenza secondo cui la confisca opererebbe «sempre che» l’importo non sia ricompreso in un sequestro conservativo disposto il 15 settembre 2025. Secondo i ricorrenti, tale formulazione genererebbe incertezza poiché non chiarirebbe l’effettiva sorte delle somme sequestrate né i diritti delle parti civili.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 125, 129, 316, 323 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e 111 Cost.
Con istanza del 29 gennaio 2026 depositata telematicamente il 30 gennaio 2026, è stata chiesta la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo.
Le parti civili ricordano di avere presentato, il 29 gennaio 2026, un’istanza con la quale avevano chiesto: la conversione del sequestro preventivo in sequestro conservativo; il dissequestro delle somme custodite nei libretti giudiziari; la restituzione agli aventi diritto.
Secondo i ricorrenti, il tema riguardava direttamente la tutela economica delle vittime, poiché alcuni sequestri riguardavano somme potenzialmente sufficienti a soddisfare una parte rilevante delle loro pretese.
Essi lamentano che il Giudice per le indagini preliminari non abbia fornito alcuna risposta esplicita all’istanza. La sentenza non conterrebbe né una motivazione di accoglimento né una motivazione di rigetto, con conseguente violazione dell’obbligo di pronunciarsi su una richiesta ritualmente formulata e rilevante ai fini della decisione.
Il motivo richiama la giurisprudenza della Corte di cassazione secondo cui il giudice ha il dovere di affrontare le questioni specificamente prospettate dalle parti e di spiegare le ragioni della propria decisione, soprattutto quando la richiesta attiene alla sorte di beni sottoposti a sequestro.
Secondo i ricorrenti, il mancato esame dell’istanza avrebbe privato le persone offese di una concreta garanzia patrimoniale.
3.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 185, 240, 474-bis cod. pen., 187 T.U.F., 111 Cost., sotto il profilo della non applicabilità della confisca obbligatoria prevista dall’art. 187 T.U.F. in quanto essa obbligherebbe all’ablazione di ciò che è il «profitto» del reato, mentre le somme sottoposte a sequestro ne rappresenterebbero il «prodotto».
Le parti civili affermano che il Giudice per le indagini preliminari avrebbe erroneamente qualificato come «profitto» del reato tutte le somme sequestrate. Secondo il ricorso, occorrerebbe distinguere: i beni acquistati dagli imputati mediante l’impiego delle somme raccolte (autovetture, orologi, beni di lusso), che potrebbero rappresentare il vero «profitto» del reato e il denaro versato dagli investitori, che costituirebbe, invece, il «prodotto» dell’illecito e che, pertanto, dovrebbe essere restituito agli aventi diritto.
I ricorrenti sostengono, inoltre, che l’intera ricostruzione accusatoria dimostrerebbe che i capitali sequestrati derivano direttamente dai versamenti delle persone offese e non da autonome attività economiche degli imputati. Da ciò conseguirebbe la necessità di riconoscere priorità alle richieste restitutorie delle stesse persone offese.
A sostegno della tesi le parti civili invocano la giurisprudenza della Corte di cassazione in tema di rapporti tra restituzione e confisca, sottolineando come l’interesse delle persone offese alla restituzione dei beni non possa essere sacrificato in modo automatico sull’altare della misura ablativa. Viene, inoltre, specificamente richiamata la posizione di il quale avrebbe conferito non denaro, ma lingotti d’oro del valore di circa 25.000 euro. Secondo il ricorso, anche tale circostanza dimostrerebbe l’esistenza di beni specificamente riconducibili alle vittime e suscettibili di restituzione.
4. Con requisitoria scritta in data 24 luglio 2026 il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. Quanto al ricorso del Procuratore generale territoriale, la requisitoria evidenzia che esso è stato presentato al di fuori dei casi contemplati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che, in ogni caso, l’eventuale inosservanza del termine dei 15 giorni per la riproposizione del rito configurerebbe comunque una nullità di ordine generale a regime intermedio non eccepita tempestivamente; che l’assegnazione del procedimento ad altro giudice avrebbe determinato la regressione del processo alla fase dell’eventuale scelta di riti alternativi, legittimando il secondo magistrato a vagliare il nuovo accordo sulla pena. Quanto ai ricorsi delle parti civili, la requisitoria ne sottolinea l’inammissibilità per difetto di interesse, alla luce dell’ordinanza di correzione di errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., depositata il 19 febbraio 2026 e, dunque, dopo il deposito dei ricorsi.
5. In data 1 settembre 2026 sono pervenute in Cancelleria due distinte memorie a firma dell’Avv. il quale, nell’interesse di tutte le parti civili costituite, ha ribadito le ragioni dedotte a fondamento dei ricorsi introduttivi. In particolare, esse richiamano l’istanza del 29 gennaio 2026, diretta alla conversione del sequestro preventivo in conservativo e alla restituzione delle somme agli aventi diritto, su cui la sentenza non si sarebbe pronunciata espressamente. Inoltre, la difesa ribadisce l’erronea indicazione dell’importo confiscato, successivamente oggetto di istanza di correzione materiale. Vengono, indi, richiamate le successive istanze presentate nell’interesse delle parti civili e, specificamente, quella concernente i lingotti d’oro già sottoposti a confisca amministrativa. Si sostiene, poi, che gli imputati sarebbero incapienti al netto dei beni sequestrati, sicché la confisca pregiudicherebbe concretamente le possibilità risarcitorie, richiamandosi precedenti di legittimità per sostenere la prevalenza delle esigenze restitutorie in determinate ipotesi. Si deduce, inoltre, un’ingiustificata disparità rispetto ai casi nei quali il risarcimento effettuato dall’imputato determini il venir meno dell’oggetto della confisca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano.
2.1. Va premesso che il ricorso deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 444 e ss., 458 e 458-bis cod. proc. pen. ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Ciò sul presupposto che il Giudice per le indagini preliminari abbia accolto la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. che avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile in quanto presentata in una fase processuale instauratasi in vista della sola decisione di ammissione del giudizio abbreviato, che in origine era stato richiesto subordinatamente all’istanza di patteggiamento, poi, come detto, rigettata.
2.2. Sul punto, va subito osservato che il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., soltanto per vizio del consenso dell’imputato, per difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e per l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Tuttavia, il ricorso del Procuratore generale non investe alcuna delle suddette questioni, essendo stata dedotta la violazione di una norma processuale che, secondo la tesi del ricorrente, avrebbe inibito la riproposizione della richiesta di patteggiamento dopo che essa era stata, in prima battuta, rigettata. Ne consegue che l’odierna impugnazione si colloca al di fuori del perimetro dei motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
2.3. Il ricorso, nondimeno, sembra voler superare questo ostacolo all’ammissibilità del ricorso per cassazione attraverso la prospettazione di una situazione di abnormità che connoterebbe l’ordinanza ammissiva della richiesta di applicazione della pena e, di conseguenza, la stessa sentenza di patteggiamento. Ciò in quanto il Giudice per le indagini preliminari si sarebbe trovato in una situazione di carenza di potere in concreto, essendo stata la decisione «emessa al di fuori dei casi previsti dal codice di rito in violazione della sequela procedimentale».
Tuttavia, anche così prospettata, la censura non supera il vaglio di ammissibilità, in ragione della sua manifesta genericità. Il ricorrente, infatti, non ha specificato se dall’esercizio del potere processuale, di cui il Giudice sarebbe stato in tesi privo, sia derivata una stasi del procedimento, né ha allegato la produzione di quell’effetto proprio dell’abnormità funzionale che la giurisprudenza delle Sezioni Unite individua quale requisito necessario di tale categoria processuale (ex plurimis Sez. U n. 37502 del 28/04/2022, Scarlini, Rv. 283552 – 01; Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 – 01; Sez. U n. 34 del 22/11/2000, dep. 2001, Rv. 217474 – 01; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, Magnani, Rv. 215094 – 01; Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, Di Battista, Rv. 209603 – 01). Tanto più che, nella specie, il procedimento, lungi dall’essersi arrestato in una situazione di stasi insuperabile, è pervenuto alla decisione finale. Ne consegue, in conclusione, l’inammissibilità del ricorso.
3. I ricorsi delle parti civili.
Va premesso che le parti civili hanno censurato le statuizioni patrimoniali della sentenza di patteggiamento, deducendo, sotto diversi profili, l’erroneità della confisca delle somme sottoposte a sequestro, l’omessa valutazione dell’istanza di conversione del vincolo preventivo in sequestro conservativo e la spettanza delle somme agli aventi diritto; nel complesso delle deduzioni difensive è stata, altresì, evidenziata l’erronea indicazione dell’importo sequestrato nella misura di 22.934,861 euro in luogo dell’importo reale pari a 22.934.861 euro. I ricorsi devono, però, ritenersi inammissibili per difetto di interesse, per effetto della sopravvenuta ordinanza di correzione di errore materiale, adottata ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen. e depositata il 19 febbraio 2026, la quale ha riguardato le statuizioni civili e patrimoniali della decisione. Tale provvedimento è intervenuto successivamente al deposito dei ricorsi, che, pertanto, non hanno potuto tenerne conto.
3.1. Infatti, dal momento che la sentenza disponeva la confisca dell’importo di 22.934,861 euro, indicato come somma oggetto di sequestro preventivo, l’ordinanza di correzione ha, invece, chiarito che l’importo corretto è quello di 22.934.861 euro e non di 22.934,861 euro, così modificando le statuizioni originarie in modo conforme a quanto dedotto dalle parti civili con l’odierno ricorso.
3.2. Inoltre, l’ordinanza in parola ha sostituito l’originaria statuizione di confisca con una statuizione che ha disposto il mantenimento del vincolo conservativo sulle somme e sui beni elencati nel provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del 15 settembre 2025, che, contrariamente a quanto dedotto nei ricorsi, risulta acquisito agli atti del procedimento.
Nel dettaglio, la nuova formulazione del provvedimento dispone ora che, ai sensi degli artt. 316 ss. cod. proc. pen., il vincolo conservativo sulla somma di 22.934.861 euro, disposto con il cennato provvedimento del 15 settembre 2025, permanga sui beni e sulle somme ivi elencati, che restano riservati alla soddisfazione dei crediti dell’Erario e dei crediti delle parti civili, per come accertati nella competente sede civile.
In tal modo, è venuta meno la statuizione di confisca suscettibile di interferire con la funzione conservativa del vincolo posto a tutela delle ragioni creditorie delle parti civili.
Pertanto, deve ritenersi venuto meno l’interesse delle parti civili a coltivare gli odierni ricorsi.
Né la domanda di restituzione delle somme vale a mantenere attuale l’interesse all’impugnazione, atteso che il provvedimento sopravvenuto, espunta la statuizione di confisca, ha disposto la permanenza del vincolo conservativo sui beni e sulle somme indicati nel provvedimento del 15 settembre 2025, espressamente riservandoli alla soddisfazione dei crediti dell’Erario e delle parti civili, questi ultimi per come accertati nella competente sede civile. Resta, pertanto, estranea all’oggetto dell’odierno giudizio l’individuazione delle somme eventualmente spettanti ai singoli aventi diritto.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili devono essere dichiarati inammissibili. Le parti civili non devono essere condannate al pagamento delle spese processuali né di una somma in favore della Cassa delle ammende, tenuto conto che la declaratoria di inammissibilità consegue alla sopravvenuta carenza di interesse (da ultimo, Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Dajani, Rv. P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi del Procuratore generale e delle parti civili. Così deciso il 24/09/2026.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 185 c.p. – Restituzioni e risarcimento del danno
- Art. 236 c.p. – Specie: regole generali
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 474-bis c.p. – Confisca
- Art. 125 c.p.p. – Forme dei provvedimenti del giudice
- Art. 129 c.p.p. – Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità
- Art. 130 c.p.p. – Correzione di errori materiali
- Art. 173 c.p.p. – Termini a pena di decadenza. Abbreviazione
- Art. 316 c.p.p. – Presupposti ed effetti del provvedimento
- Art. 323 c.p.p. – Perdita di efficacia del sequestro preventivo
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 448 c.p.p. – Provvedimenti del giudice
- Art. 456 c.p.p. – Decreto di giudizio immediato
- Art. 458 c.p.p. – Richiesta di giudizio abbreviato
- Art. 458-bis c.p.p. – Richiesta di applicazione della pena
- Art. 546 c.p.p. – Requisiti della sentenza
- Art. 606 c.p.p. – Casi di ricorso
- Art. 166 TUF – Abusivismo
- Art. 187 TUF – Confisca