Cass. pen. Sez. VI n. 37752 del 28.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 37752/2026, depositata il 28/10/2026 (R.G. 20596/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Mariella Ianniciello Fabrizio D’Arcangelo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte di Appello di Palermo Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Grazia Benedetti; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Paolo Andrea Maria Fiore che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 gennaio 2026 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Trapani il 22 maggio 2024, appellata da in relazione al reato di cui all’art. 391 ter comma 3 cod. pen.

Ad esito di una perquisizione del con l’aiuto di rilevatore di oggetti metallici, il personale operante rinveniva, occultato all’interno del corpo del ricorrente, un microtelefono dotato di scheda SIM di cui il assumeva la paternità.

2. Il ricorrente, tramite l’Avv. chiede l’annullamento della sentenza impugnata, articolando quattro motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod proc. pen. 2.1 Violazione di legge penale sostanziale in relazione all’art. 391-ter, comma 3, cod. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione della fattispecie incriminatrice e manifesta illogicità della motivazione circa la prova della condotta di ricezione, avendo il giudice dedotto la condotta di indebita ricezione dal mero possesso del telefono cellulare, senza confrontarsi con le emergenze istruttorie che escludevano la possibilità che avesse ricevuto il dispositivo all’interno della struttura penitenziaria. 2.2 Violazione di legge in relazione all’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. per omessa e apparente motivazione sul diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di appello ha valutato la non applicabilità dell’art. 131- bis cod. pen. con una motivazione assertiva e stereotipata e cioè in considerazione della gravità del fatto -in relazione alle sofisticate modalità esecutive, esprimenti particolare pervicacia criminale- del pericolo cagionato dalla condotta e dalla elevata intensità del dolo.

La motivazione è generica e fondata su formule di stile. 2.3 Violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate con motivazione apodittica. 2.4 Violazione di legge in relazione all’art. 99, comma 4, cod. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per aver ritenuto sussistente recidiva reiterata, limitandosi alla constatazione formale dell’esistenza di precedenti penali, senza fornire adeguata motivazione, con particolare riguardo all’apprezzamento dell’idoneità della nuova condotta criminosa a rivelare la maggiore capacità a delinquere del reo.

3. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 611 cod. proc. pen., dissentendo dalle conclusioni scritte depositate dal Procuratore Generale, in particolare assumendo la regolarità della presentazione del ricorso, ed insistendo per l’accoglimento dei motivi presentati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.

2. Deve premettersi che, come documentato dall’annotazione effettuata dal funzionario della Corte di Appello di Palermo, il ricorso è stato presentato tramite PEC in data 21/05/2026, anziché mediante deposito nel portale dei servizi telematici come previsto dall’ art. 111 bis del cod. proc. pen. cui rinvia l’art. 582 del cod. proc. pen.

Ciò non comporta, a differenza da quanto dedotto dal Procuratore Generale, l’inammissibilità del ricorso stesso, in quanto il d.m. del 26 giugno 2026 n. 114, all’art. 1 modifica il testo del comma 5 dell’art. 3 del d.m. del 29 dicembre 2023 n. 217, stabilendo che il deposito per il tramite modalità telematica per la Corte di Appello e Procura generale presso la Corte di Appello, con esclusioni di alcuni procedimenti che disciplinati dal successivo comma 5 bis, avverrà solamente a far data dal 1 luglio 2027, prorogando la disciplina che stabiliva il deposito al 31 dicembre 2026.

3. Nel merito, questa Corte osserva che il reato previsto dall’art. 391-bis cod. pen. al primo comma prevede un reato comune («chiunque») che contempla tre condotte tra loro alternative, precisamente quelle di chi: 1) procura indebitamente a un detenuto un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni; 2) consente a un detenuto l’uso indebito di tali strumenti; 3) introduce in un istituto penitenziario uno dei menzionati beni al fine di renderlo disponibile a una persona detenuta.

Il terzo comma dell’art. 391-ter cod. pen. prevede invece un reato proprio, il cui soggetto attivo qualificato è il «detenuto» e ha anch’esso la struttura della norma a più fattispecie, delineando due condotte tra loro alternative, precisamente, quelle del detenuto che indebitamente «riceve» o «utilizza» un apparecchio telefonico o un altro dispositivo idoneo a effettuare comunicazioni. L’utilizzo della congiunzione disgiuntiva «o» implica che, affinché il reato sia integrato, non è necessario che il detenuto utilizzi il dispositivo per effettuare comunicazioni, ma è sufficiente che l’agente qualificato ne sia in possesso per averlo ricevuto.

La condotta di ricevere e utilizzare, dunque, deve essere commessa dal detenuto.

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto corretta la sussunzione del fatto accertato ai sensi del comma 3 dell’art. 391 ter cod. pen. ‘dovendosi ritenere che il rinvenimento del microtelefono cellulare nella cavità anale dell’imputato presuppone la previa indebita ricezione dell’apparecchio medesimo’. Secondo la ricostruzione effettuata dalla difesa nel ricorso, è entrato nella casa circondariale di il 19 Febbraio 2021 nel pomeriggio, e in tarda serata ed è stato immediatamente posto in isolamento fiduciario per covid nella cella senza alcun contatto con altri soggetti, mentre la perquisizione con rilevatore di metalli è avvenuta la mattina del 20 febbraio 2021, a distanza di poche ore dall’ingresso in istituto. Il cellulare è stato rinvenuto occultato all’interno del corpo del detenuto; tale circostanza rende ragionevolmente plausibile che il dispositivo fosse stato nella disponibilità del prima dell’ingresso in carcere e non ricevuto all’interno.

In questo caso, esclusa l’utilizzazione dell’apparecchio, potrebbe non essere configurabile nemmeno la condotta di ‘ricezione’ da parte del ricorrente, tenuto conto che avrebbe potuto egli stesso introdurre, da soggetto libero, il telefono all’interno dell’istituto penitenziario, occultandolo all’interno del suo corpo in un momento precedente, ipotizzando il suo arresto dopo poco. Giurisprudenza recente, che questo Collegio condivide, ha affermato che ‘Non integra il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti, di cui all’art. 391-ter, comma 3, cod. pen., la condotta di chi, prima di assumere la qualità di detenuto, occulta un apparecchio telefonico all’interno del proprio corpo e successivamente lo introduce nell’istituto penitenziario, non essendo la stessa inquadrabile né nella nozione di ricezione, né in quella di utilizzazione del dispositivo, alternativamente previste dalla norma incriminatrice (Sez. 6 n. 25287 del 04/03/2026, N., Rv 290559-01). Ne deriva che non risulta sufficientemente vagliata, nella sentenza impugnata, la possibilità che abbia fatto ingresso in carcere già nascondendo il telefono all’interno del suo corpo, ovvero motivata la ragionevole certezza che abbia ricevuto il dispositivo all’interno del carcere.

4. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta l’assorbimento dei rimanenti motivi, attinenti alla causa di non punibilità ovvero al trattamento sanzionatorio, anche in relazione alla ritenuta recidiva.

5. La sentenza impugnata deve essere rinviata ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, che dovrà procedere a nuova valutazione, secondo i criteri indicati, della sussistenza della fattispecie incriminatrice nel caso in esame. P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Così deciso il 23/09/2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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