Sospensione condizionale e impossibilità assoluta di adempiere agli obblighi risarcitori (Cass. pen. Sez. 1 n. 5019 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di obblighi risarcitori, l’inadempimento nel termine fissato determina la revoca del beneficio, che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Il giudice dell’esecuzione ha il dovere di verificare, su documentata istanza dell’interessato e ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., se l’adempimento sia assolutamente impossibile per cause incolpevoli, ascrivibili a caso fortuito o forza maggiore, restando irrilevanti le vicende dell’obbligazione civile successive al decorso del termine. L’adempimento coattivo e rateale del condannato, avviato per iniziativa della parte civile prima della scadenza del termine, impone al giudice dell’esecuzione di accertare se integri gli estremi dell’impossibilità non volontaria e non già un inadempimento penalmente rilevante ai fini della revoca.
Il Fatto
Con ordinanza del 09/07/2025, la Corte d’appello di Palermo, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha disposto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al condannato con sentenza del 23/03/2023, divenuta irrevocabile il 31/01/2024. Il beneficio era stato subordinato al pagamento, entro sessanta giorni dall’irrevocabilità, di una provvisionale immediatamente esecutiva di euro 7.500,00 nonché delle somme di costituzione e rappresentanza della parte civile, per complessivi euro 3.420,00 oltre accessori.
Il condannato, deducendo l’assoluta incapacità di soddisfare la condizione per cause a lui non imputabili, ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha eccepito violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione dell’impossibilità di adempiere; con il secondo ha lamentato la mancata disamina della documentazione relativa al pignoramento presso terzi del quinto dello stipendio, in atto da data anteriore al decorso del termine fissato per l’adempimento. L’ufficio del Pubblico Ministero ha concluso per l’annullamento con rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, trattati congiuntamente i motivi per la loro sostanziale sovrapponibilità, li ha ritenuti fondati. Ha premesso che la concessione della sospensione condizionale subordinata a obblighi risarcitori è strumento volto a rafforzare la funzione special-preventiva, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 37503 del 2022, Liguori, secondo cui l’obbligo condizionante opera quale clausola risolutiva: l’inadempimento nel termine determina la revoca del beneficio, che opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario.
La Suprema Corte ha quindi sottolineato la netta separazione tra il termine rilevante in ambito penale per l’adempimento finalizzato al godimento del beneficio e le vicende dell’obbligazione civile, che restano governate dai principi privatistici e non incidono sulla revoca se successive al decorso del termine. Ha però evidenziato che, nella specie, le circostanze dedotte dal ricorrente — il pignoramento del quinto dello stipendio avviato dalla parte civile in data 20-21/07/2023 e l’assegnazione delle somme disposta dal giudice civile il 07/10/2024 — erano antecedenti al termine fissato per l’adempimento e, pertanto, il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto valutarle.
La giurisprudenza di legittimità, ha ricordato la Corte, è costante nell’affermare che l’inadempimento non comporta revoca automatica quando l’interessato alleghi, anche in sede di esecuzione, la comprovata impossibilità o estrema difficoltà dell’adempimento, dovendo il giudice dare ingresso alle documentate prospettazioni difensive e disporre gli opportuni accertamenti a norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. L’impossibilità, tuttavia, deve essere incolpevole e assoluta, non dipendente da condotte volontarie del condannato, e ascrivibile a caso fortuito o forza maggiore.
Nella fattispecie, la Corte d’appello aveva revocato il beneficio motivando semplicemente che il condannato non aveva onorato quanto prescritto, senza confrontarsi con la memoria difensiva del 05/12/2024 e con i dati in essa indicati: la data del pignoramento, anteriore all’irrevocabilità della sentenza e al decorso del termine, e l’assegnazione mensile di euro 440,00, pari a un quinto dello stipendio, sino al soddisfo del credito di euro 12.680,51. Il giudice dell’esecuzione ha omesso di verificare se l’adempimento integrale fosse assolutamente impossibile e se l’adempimento coattivo e rateale, avviato per iniziativa della parte civile, ridondasse ai fini dell’impossibilità non dipendente da atto volontario. L’ordinanza è stata pertanto annullata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo per nuovo esame alla luce dei principi enunciati.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.