Presunzione di distribuzione degli utili e rilevanza dei vizi dell’avviso societario (Cass. civ. Sez. 5 n. 12375 del 03.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione semplice di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa, ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973. Tale presunzione non integra un’ipotesi di doppia presunzione, poiché il fatto noto è costituito dalla ristrettezza dell’assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo tra i soci, e non richiede di essere corroborata da altri elementi indiziari. Il socio che riceva la notifica dell’avviso di accertamento in qualità di legale rappresentante della società, pur non rivestendo tale qualifica, è privo di interesse a impugnare l’atto per far valere il vizio della notificazione, potendo di ciò dolersi solo la società. L’invalidità per vizi di rito dell’accertamento emesso nei confronti della società a ristretta base non determina l’illegittimità degli atti impositivi notificati ai soci, che conservano la possibilità di contestare i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria.

Il Fatto

La contribuente, socia al 95% di una società a responsabilità limitata a ristretta base, impugnava l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini IRPEF per l’anno 2009, un maggiore reddito di capitale quale utile extracontabile distribuito pro quota. L’avviso personale traeva origine da un separato atto impositivo emesso nei confronti della società, non impugnato da quest’ultima.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso per violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973, non avendo l’Ufficio prodotto la delega alla sottoscrizione. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in riforma, riteneva valido l’avviso societario e legittima la presunzione di distribuzione degli utili alla socia. Avverso la sentenza d’appello la contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, con il quale la contribuente contestava il difetto di sottoscrizione dell’avviso e la mancata allegazione della delega, per violazione dell’art. 366 c.p.c.. Il ricorso non riportava le controdeduzioni depositate in appello, né indicava le pagine in cui le censure erano state avanzate, impedendo alla Corte di verificare la rituale e tempestiva proposizione delle doglianze nel secondo grado di lite.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la presunzione di distribuzione degli utili si fondi su un automatismo, precisando che la ristrettezza della base sociale implica di norma un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell’esistenza di utili extrabilancio. Ha quindi affermato che la presunzione non contrasta con il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell’assetto societario. Ne consegue che, una volta operante la presunzione, grava sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria, e la presunzione non necessita di essere corroborata dall’analisi delle movimentazioni bancarie del socio o dall’acquisto di beni di valore.

In relazione al terzo motivo, concernente la nullità dell’avviso societario per vizio di notifica, la Corte ha richiamato il principio per cui il socio è privo di interesse a impugnare l’atto notificatogli in qualità di legale rappresentante per far valere il vizio della notificazione, potendo di ciò dolersi solo la società. Ha quindi precisato che solo l’annullamento dell’avviso emesso nei confronti della società per vizi attinenti al merito della pretesa tributaria, passato in giudicato, riveste carattere pregiudicante rispetto all’accertamento personale. L’annullamento per vizi del procedimento, come l’inesistenza della notifica, dà luogo a un giudicato formale e non sostanziale, che non incide sulla legittimità dell’avviso notificato al socio.

La Corte ha concluso che la contribuente, non avendo contestato i fatti costitutivi dell’obbligazione tributaria societaria, non ha fornito la prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili, limitandosi a dedurre l’invalidità dell’avviso personale per effetto della nullità dell’avviso societario. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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