Il rinvio alle “evidenze documentali” rende apparente la motivazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 14047 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza è meramente apparente, con conseguente nullità processuale deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, poiché reca argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice. Il vizio deve risultare dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con le risultanze processuali. Integra tale vizio il generico rinvio alle “evidenze documentali” non corredato dall’indicazione dei singoli documenti né da alcun dato concretizzante, così da risolversi in una mera asserzione la cui verifica non può essere rimessa all’interprete.
Il Fatto
Una società affidava a un’impresa l’incarico di fornitura e montaggio di materiali per l’impermeabilizzazione di una copertura. Con successiva scrittura, le parti subordinavano il pagamento del corrispettivo al rilascio, da parte della fornitrice, di una polizza fideiussoria decennale. La committente non pagava la fattura emessa per le sole forniture, e la fornitrice otteneva decreto ingiuntivo, avverso il quale la committente proponeva opposizione, eccependo l’inadempimento all’obbligo di consegna della garanzia e invocando l’art. 1460 c.c. Il Tribunale accoglieva l’opposizione; la Corte d’appello confermava la decisione, affermando che la polizza non risultava inviata.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunciava la violazione degli artt. 115, 116 e 132, comma 2, n. 4, c.p.c., deducendo che la sentenza d’appello aveva omesso la valutazione delle prove documentali e che l’affermazione secondo cui la polizza non era stata inviata contraddiceva le risultanze degli atti, essendo stata la garanzia offerta ma immotivatamente rifiutata. La Corte di cassazione ritiene il motivo fondato.
La Suprema Corte richiama il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del rispetto del minimo costituzionale di cui all’art. 111 Cost. Tale obbligo è violato quando la motivazione sia totalmente mancante o apparente, viziata da manifesta e irriducibile contraddittorietà, o perplessa e incomprensibile. La motivazione è apparente quando non rende percepibile il fondamento della decisione, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con congetture, come ribadito dalle Sezioni Unite n. 22232 del 2016 e n. 2767 del 2023.
Applicando tali principi, la Corte osserva che la sentenza impugnata, nel punto decisivo, si limita ad affermare che dalle “evidenze documentali” emergeva che la polizza non era stata inviata. Tale rinvio, non corredato dall’indicazione dei singoli documenti, si risolve in una mera asserzione tautologica e generica, che impedisce di comprendere l’iter logico seguito dal giudice e non può essere integrata dall’interprete. La Corte rileva altresì l’errore materiale nell’inversione della denominazione delle parti, sistematico nella sentenza, ma lo ritiene non dirimente rispetto al vizio riscontrato.
La Corte d’appello, inoltre, non si è confrontata con la specifica censura dell’appellante, la quale aveva dedotto di aver fornito la garanzia e che questa era stata rifiutata senza motivo: la sentenza, dopo aver dato atto della doglianza, non offre alcuna risposta congruente, rendendo il vizio evidente dal solo testo della decisione. La nullità della sentenza per motivazione apparente comporta la cassazione con rinvio al giudice a quo, in diversa composizione, che dovrà valutare il merito della domanda e regolamentare le spese.
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Nota della Redazione
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