Improcedibilità del ricorso per mancata produzione della sentenza impugnata con la relata di notifica (Cass. civ. Sez. 3 n. 1913 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile, ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., qualora la parte ricorrente non produca, nel termine perentorio ivi previsto, la copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relata di notifica. La cosiddetta prova di resistenza non può ritenersi superata allorché il provvedimento impugnato risulti pubblicato oltre sessanta giorni prima della notificazione del ricorso, atteso che la verifica della tempestività dell’impugnazione ai sensi dell’art. 325, comma 2, c.p.c. postula la conoscenza legale del provvedimento medesimo, desumibile esclusivamente dalla relata di notificazione.
Il Fatto
L’ASL Napoli 1 aveva agito in giudizio nei confronti della società convenuta per ottenere la restituzione di un importo indebitamente percepito quando il relativo credito era già stato ceduto a terzi, che ne avevano poi preteso ed ottenuto il pagamento. Il Tribunale di Napoli aveva accolto la domanda e la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza della Corte territoriale, pubblicata in data 23 maggio 2022, la società proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, notificandolo a mezzo P.E.C. in data 29 settembre 2022. L’ente controricorrente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto assorbente il rilievo pregiudiziale di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., rendendo superflua l’illustrazione dei singoli motivi di impugnazione.
La Corte ha evidenziato che la società ricorrente aveva dichiarato espressamente che la sentenza impugnata le era stata notificata il 1° luglio 2022, ma non aveva prodotto, nel termine perentorio previsto dalla norma, la copia autentica del provvedimento impugnato corredata dalla relata di notifica. Tale adempimento non risultava assolto né in modalità telematica, né in modalità analogica.
Il Collegio ha quindi escluso che potesse trovare applicazione la cosiddetta prova di resistenza, finalizzata all’accertamento della tempestività del ricorso. Il provvedimento impugnato risultava, infatti, pubblicato più di sessanta giorni prima della notificazione del ricorso (23 maggio 2022 rispetto al 29 settembre 2022), sicché la verifica del rispetto del termine di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. non poteva prescindere dall’allegazione della relata di notifica della sentenza, idonea a dimostrare la sua avvenuta conoscenza legale.
La Corte ha, infine, rilevato che la relazione di notificazione non era stata indicata tra i documenti allegati al ricorso nell’indice in calce allo stesso, né risultava disponibile in base ad una regolare produzione di controparte. Ha pertanto dichiarato l’improcedibilità del ricorso, provvedendo sulle spese secondo il principio di soccombenza e dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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