Curatela fallimentare responsabile per i rifiuti presenti nel compendio aziendale (TAR Abruzzo n. 578 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità della curatela fallimentare per gli obblighi di rimozione, recupero o smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello stato dei luoghi, previsti dall’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, si fonda sul presupposto oggettivo della disponibilità materiale dei beni immobili sui quali i rifiuti insistono. Tale responsabilità prescinde dall’accertamento della proprietà dell’area, della titolarità di diritti reali o personali di godimento e della imputabilità dell’abbandono a titolo di dolo o colpa. La detenzione dell’area è integrata dalla sussistenza di un rapporto gestorio che imponga l’amministrazione di un patrimonio comprendente i beni immobili inquinati. Il curatore, quale detentore dei rifiuti ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, punto 6, della direttiva 2008/98/CE, è obbligato alla bonifica anche ove non sia stato autorizzato all’esercizio provvisorio dell’impresa.
Il Fatto
Una società era stata dichiarata fallita dal Tribunale, dopo la decadenza dall’aggiudicazione di un complesso aziendale situato in un nucleo industriale, della cui proprietà non aveva mai acquisito il trasferimento. L’area era stata successivamente ceduta dalla curatela della società venditrice a una società estera.
Il Comune aveva adottato un’ordinanza, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, con la quale aveva ordinato alla curatela fallimentare, insieme ad altre società, di provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti presenti nel sito e al ripristino dello stato dei luoghi. La curatela aveva impugnato l’ordinanza e i successivi atti di proroga, deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva per estraneità alle condotte di abbandono e per la mancata acquisizione della proprietà dell’area.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha richiamato il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 3 del 26 gennaio 2021, secondo cui l’onere di ripristino e smaltimento dei rifiuti ricade sulla curatela fallimentare e i relativi costi gravano sulla massa. Tale lettura è stata ritenuta l’unica compatibile con i principi di prevenzione e di responsabilità del diritto europeo, che non contempla norme esimenti per i curatori.
La Corte ha precisato che la responsabilità del curatore non richiede né l’accertamento di un nesso eziologico tra la condotta e l’abbandono, né la titolarità di un diritto sull’area. Essa si fonda sulla qualità di detentore dei beni acquisiti all’attivo fallimentare a seguito dell’inventario, in coerenza con la definizione della direttiva 2008/98/CE, incentrata sulla disponibilità materiale dei beni sui quali insistono rifiuti.
Nel caso di specie, la presenza di rifiuti all’interno del compendio aziendale è risultata dal carteggio intercorso tra il curatore e il custode, nonché dalla richiesta di autorizzazione alla vendita di parte dei rifiuti inoltrata al Giudice Delegato. La relazione di stima allegata riportava il rinvenimento di materiali ferrosi e di una quantità considerevole di rifiuti, alcuni dei quali tossici e speciali.
Il TAR ha pertanto ritenuto infondati i motivi di ricorso, osservando che la correttezza della motivazione dell’ordinanza, fondata sull’accertata presenza del deposito incontrollato, supera la mancata espressa replica alle osservazioni procedimentali della curatela. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati respinti, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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