Ricorso del procuratore generale ammissibile anche contro sentenza inappellabile (Cass. pen. Sez. VI n. 20944 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procuratore generale presso la corte di appello è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa all’esito del giudizio abbreviato, quantunque essa sia inappellabile ai sensi dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen., poiché l’art. 608 cod. proc. pen. richiama i casi di inappellabilità oggettiva e non subisce limitazioni nel rito abbreviato. Le conclusioni rassegnate in udienza dal rappresentante del pubblico ministero non vincolano l’iniziativa impugnatoria del procuratore generale, che conserva piena autonomia ai sensi dell’art. 570 cod. proc. pen. e dell’art. 53 cod. proc. pen. È inammissibile la richiesta di annullamento formulata per la prima volta con memoria difensiva, non essendo previsto il ricorso incidentale in cassazione.
Il Fatto
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, all’esito di giudizio abbreviato, ha condannato l’imputata alla pena di un anno e tre mesi di reclusione per il delitto di peculato continuato, commesso con ripetute condotte appropriative dei beni dell’interdetto affidato alla sua tutela tra il marzo 2019 e il 2023.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il procuratore generale presso la Corte di appello, deducendo un unico motivo: l’erronea applicazione della legge nella determinazione della pena, per non essere stato applicato alcun aumento per la continuazione interna. La difesa ha replicato con due memorie, eccependo la tardività del ricorso, la sua inammissibilità per inappellabilità della sentenza e la decadenza della pubblica accusa dal potere di impugnare.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via preliminare le eccezioni difensive. Quanto alla tempestività, il ricorso è tempestivo: la sentenza è stata pubblicata l’8 luglio 2025 e la motivazione depositata il 25 settembre 2025, entro il termine di novanta giorni assegnato per complessità ai sensi dell’art. 544, comma 3, cod. proc. pen. Il termine per impugnare ha dunque avuto inizio, come stabilisce l’art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza di quel termine, maturata il 7 ottobre 2025.
Nel merito dell’ammissibilità, la sentenza era effettivamente inappellabile: l’art. 443, comma 3, cod. proc. pen. esclude l’appello del pubblico ministero contro le sentenze di condanna nel rito abbreviato, salvo che modifichino il titolo di reato, ipotesi derogatoria non ricorrente. Da ciò, tuttavia, non deriva l’inammissibilità del ricorso. Richiamando le Sezioni Unite n. 21716 del 23/02/2023, la Corte osserva che l’interpretazione logico-sistematica dell’art. 608 cod. proc. pen. induce a ritenere che, nel riconoscere al procuratore generale la legittimazione a ricorrere contro la “sentenza inappellabile”, il legislatore abbia inteso riferirsi ai casi di inappellabilità oggettiva, nei quali il codice esclude che l’ufficio del pubblico ministero, in tutte le sue articolazioni, possa proporre appello.
Tra questi casi rientra la condanna non modificativa del titolo di reato emessa all’esito di giudizio abbreviato. La legittimazione al ricorso ordinario del procuratore generale non ha subito modifiche né limitazioni, trattandosi di strumento utilizzabile dal pubblico ministero anche in funzione diversa da quella di parte esclusivamente antagonista.
È invece inammissibile la richiesta, avanzata nella memoria difensiva, di annullamento per l’erronea determinazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici. Essa si sostanzia in un ricorso incidentale, istituto non contemplato in cassazione, potendo al più valere come memoria difensiva, secondo il ius receptum espresso dalla Sez. 6 n. 20134 del 14/04/2015 e dalla Sez. 1 n. 20470 del 18/04/2013. Nel merito, il ricorso è fondato: pur avendo la sentenza richiamato la continuazione, è stata di fatto applicata la pena minima dell’art. 317 cod. pen., senza l’aumento dovuto, in violazione dell’art. 81, cpv., cod. pen. Né vale l’obiezione della conformità delle conclusioni del pubblico ministero in udienza, giacché l’art. 570 cod. proc. pen. stabilisce che le conclusioni rassegnate non determinano alcun effetto preclusivo.
La Corte ha quindi dichiarato l’irrevocabilità della sentenza in ordine all’affermazione di responsabilità, essendosi formato il giudicato progressivo, e ha annullato la decisione limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze, in diversa composizione soggettiva, per la rimodulazione della pena.
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Nota della Redazione
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