Detenzione estera e computo dell’indennizzo per ingiusta detenzione (Cass. pen. Sez. IV n. 22070 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della riparazione per ingiusta detenzione, il periodo di custodia cautelare sofferto all’estero in esecuzione della medesima misura restrittiva emessa dall’autorità giudiziaria italiana deve essere integralmente computato nella determinazione dell’indennizzo. L’art. 722-bis cod. proc. pen. esclude, per ratio e struttura, ogni distinzione tra detenzione interna ed estera quando entrambe costituiscano esecuzione della medesima vicenda cautelare. Accertata la riferibilità del periodo estero alla misura coercitiva italiana, il giudice della riparazione non può sottrarre quel segmento dalla base di calcolo dell’indennizzo. La violazione di tale regola integra una violazione di legge che impone la rinnovazione integrale della valutazione demandata al giudice del rinvio.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, veniva arrestato all’estero in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria italiana e ivi detenuto sino alla consegna alle autorità italiane. Trasferito in Italia, proseguiva senza soluzione di continuità la restrizione della libertà personale sino alla sentenza assolutoria per non aver commesso il fatto, emessa all’esito del giudizio abbreviato, con immediata liberazione.
Instaurata la procedura per la riparazione dell’ingiusta detenzione ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., la Corte di appello riconosceva il diritto all’indennizzo ma ne limitava la liquidazione al solo periodo di restrizione sofferto in Italia, escludendo quello patito all’estero. Il ricorrente impugna tale decisione in cassazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo investe la legittimità del perimetro temporale assunto dal giudice territoriale ai fini della liquidazione. La Corte rileva che risulta pacifico e del resto riconosciuto dalla stessa ordinanza impugnata che il ricorrente fu arrestato all’estero in esecuzione di mandato di arresto europeo, che rimase ivi detenuto sino alla consegna alle autorità italiane e che, consegnato, proseguì la restrizione senza soluzione di continuità.
Muovendo da tale premessa, il motivo coglie nel segno. L’art. 722-bis cod. proc. pen. stabilisce in termini univoci che la custodia cautelare sofferta all’estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai fini della riparazione nei casi previsti dall’art. 314 cod. proc. pen. Tale disposizione, per ratio e struttura, esclude ogni artificiosa distinzione tra detenzione interna ed estera, quando entrambe siano esecuzione della medesima vicenda cautelare.
Ne discende che, una volta accertata la riferibilità del periodo sofferto all’estero alla misura coercitiva emessa dall’autorità italiana, il giudice della riparazione non può legittimamente sottrarre quel segmento alla base di calcolo dell’indennizzo. La Corte territoriale, pur dando atto della detenzione all’estero, ha circoscritto l’indennizzo ai soli giorni sofferti in Italia, operando una restrizione non fondata sul dato normativo.
Il primo motivo va quindi accolto, poiché l’omesso computo del periodo custodiale estero integra una violazione di legge che incide in radice sul procedimento di liquidazione e impone di rinnovare integralmente la valutazione. Il secondo motivo, incentrato sulla contraddittorietà della motivazione, resta assorbito nell’accoglimento del primo: il giudice del rinvio, dovendo rideterminare ex novo l’indennizzo sull’intero periodo detentivo, supererà la denunciata incoerenza. Anche in ordine al terzo motivo spetterà al giudice del rinvio una nuova valutazione, assumendo come base l’intero arco della privazione della libertà e rideterminando i parametri in relazione al caso concreto.
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Nota della Redazione
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