Sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata: nullità se manca l’oggetto della contestazione (Cass. pen. Sez. I n. 22646 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che dispone o conferma il sequestro preventivo finalizzato alla confisca allargata ex art. 240-bis cod. pen. è affetto da nullità radicale quando non è individuato con certezza il fatto concreto oggetto di contestazione. La valutazione sull’idoneità del reato attribuito a produrre profitti illeciti costituisce presupposto indefettibile della confiscabilità dei beni, anche in assenza di un rigoroso nesso di pertinenzialità. La compromissione del diritto di proprietà si giustifica solo nei limiti in cui le condotte criminose risultino effettivamente fonte di profitti illeciti, in misura ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni da confiscare e di origine lecita non giustificata.
Il Fatto
Nel corso di una perquisizione domiciliare la polizia giudiziaria rinviene, occultata dietro una parete, una cassaforte contenente una pistola provento di furto, munizionamento, due orologi di valore, un bracciale e una somma di denaro in contanti. Il pubblico ministero non convalida il sequestro probatorio e dispone il sequestro preventivo di tutto, poi convalidato dal Giudice per le indagini preliminari. Il provvedimento genetico non viene impugnato.
La difesa presenta istanza di revoca del sequestro sulla somma, sugli orologi e sul bracciale, deducendo il difetto del fumus e del periculum in mora e depositando documentazione sull’attività lavorativa e la garanzia degli orologi. Il Giudice per le indagini preliminari rigetta, ribadendo la sussistenza dei presupposti in ragione della sproporzione reddituale e del rischio di dispersione. Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, respinge l’appello. L’indagato ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che dagli atti non emerge con chiarezza quale sia il fatto oggetto di contestazione e, in particolare, se la ricettazione sia ipotizzata anche in relazione alla somma di denaro, agli orologi e al bracciale. Il provvedimento di rigetto indica l’indagato esclusivamente per la ricettazione di una pistola e per la detenzione illegale della stessa. Nessuna contestazione riguarda gli altri beni, citati solo nella motivazione per evidenziare i presupposti della confisca per sproporzione.
L’ordinanza impugnata, invece, riferisce la ricettazione proprio alla somma di contante, ai due orologi e al bracciale. Tale divergenza genera un’incertezza sull’oggetto della contestazione che determina la radicale nullità del provvedimento. La mancata individuazione del fatto concreto comporta, infatti, l’inesistenza della motivazione in ordine alla confiscabilità ex art. 240-bis cod. pen. dei beni in sequestro.
Il giudice di legittimità precisa che la valutazione sull’idoneità del reato attribuito a produrre profitti illeciti è presupposto indefettibile cui il giudice deve fare riferimento anche ai fini del sequestro preventivo finalizzato. Richiamando la Corte cost. sent. n. 33 del 2018, la Corte osserva che non è richiesto un rigoroso nesso di pertinenzialità, ma la compromissione del diritto di proprietà resta giustificata solo nei limiti in cui le condotte criminose siano state effettivamente fonte di profitti illeciti, congrui rispetto al valore dei beni.
Sul punto richiama la Sez. VI n. 30633 del 2024, secondo cui la presunzione di origine illecita dei beni non sorge per effetto della mera condanna, ma richiede l’accertamento — con onere probatorio a carico dell’accusa — della sproporzione tra beni e reddito, riconducibile ad attività idonee a produrre profitti illeciti. Cita altresì la Sez. VI n. 32509 del 2025, che richiama la direttiva n. 2024/1260 in materia di confisca estesa.
Le ragioni esposte impongono l’annullamento con rinvio dell’ordinanza, perché il Tribunale di Roma proceda a nuovo giudizio attenendosi ai principi indicati e libero nell’esito.
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Nota della Redazione
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