Cataratta ambulatoriale: obbligo di contrattare budget autonomo per l’accreditato (TAR Sicilia n. 1114 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assistenza specialistica ambulatoriale, la struttura oculistica già accreditata alla data di entrata in vigore del D.A. n. 890/2002 ha diritto alla contrattazione di un budget autonomo per gli interventi ambulatoriali di cataratta. L’art. 3 del D.A. n. 506/2003 impone ai direttori generali delle aziende sanitarie di contrattare il budget conseguente alla determinazione della tariffa per il singolo intervento. Il previo accreditamento come oculista costituisce l’unico requisito richiesto dalla normativa applicabile. Il diniego fondato sul solo richiamo all’art. 9 del D.A. n. 2594/2007, che limita l’attività entro il budget assegnato, non è pertanto legittimo. Accolto il ricorso, il giudice annulla il provvedimento e riconosce l’obbligo dell’amministrazione di provvedere alla contrattazione.

Il Fatto

La società ricorrente gestisce un presidio ambulatoriale di oculistica con annesso ambulatorio chirurgico, subentrando per voltura autorizzativa a una precedente struttura. Con istanza del 20 giugno 2018 chiedeva all’A.S.P. di Catania l’autonoma contrattualizzazione del budget per gli interventi sul cristallino relativi all’anno 2018.

L’Azienda negava la richiesta con nota del 26 novembre 2018, richiamando la L.R. n. 15/2004 e il D.A. n. 2594/2007: le strutture preaccreditate per specifica branca sarebbero autorizzate a svolgere tutte le prestazioni del nomenclatore entro il budget assegnato. La società impugnava il diniego davanti al TAR Sicilia, che respingeva la domanda cautelare con ordinanza confermata in appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo regionale, articolato in tre decreti assessoriali ravvicinati. Il D.A. n. 890/2002 disciplina all’Allegato 2.1, lett. g), i requisiti delle strutture accreditate alla chirurgia ambulatoriale. Il D.A. 27 giugno 2002 prevede che l’intervento di cataratta possa essere effettuato in regime ambulatoriale. Il D.A. n. 506/2003 fissa all’art. 1 la tariffa per i singoli interventi ambulatoriali e, all’art. 3, impone ai direttori generali di contrattare il budget conseguente alla determinazione della tariffa.

Su questa base il Tribunale esclude che il diniego trovi sostegno normativo. La ricorrente, già accreditata come studio oculistico alla data di entrata in vigore del D.A. n. 890/2002, ha ottenuto nel 2017 la voltura dell’autorizzazione sanitaria: risulta così integrato l’unico requisito richiesto, ossia un accreditamento come oculista precedente al 24 giugno 2002.

Il Collegio ritiene quindi privi di pertinenza i richiami dell’amministrazione. I decreti assessoriali ammettono la pratica chirurgica della cataratta in regime ambulatoriale e richiedono requisiti tecnici appositi e il pregresso accreditamento, entrambi presenti nel caso concreto. Non emergono ragioni normative a sostegno del diniego opposto dall’A.S.P.

Assume rilievo, inoltre, la documentazione prodotta dalla ricorrente. Dai prospetti di fatturato del 2022 e del 2023 emerge un budget assegnato per la branca a visita pari a € 115.569,80, a fronte di un fatturato di € 390.057,11 nel 2022, di cui € 370.258,95 per interventi chirurgici, e di € 558.368,00 nel 2023, di cui € 532.984,45 per la cataratta. Il divario conferma la fondatezza del ricorso e il conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla contrattazione del budget.

Il ricorso è pertanto accolto e il provvedimento impugnato annullato nei sensi di cui in motivazione. Le spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori, seguono la soccombenza a carico dell’Azienda resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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