PUL e concessioni balneari: interesse ad agire solo con gli atti attuativi (TAR Sardegna n. 1114 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le prescrizioni del Piano di utilizzo dei litorali che riducono o escludono le aree in concessione non producono, di per sé, una lesione attuale della sfera giuridica del concessionario. L’interesse a ricorrere avverso il piano sorge solo quando l’amministrazione comunale dia concreta attuazione alle sue previsioni mediante atti applicativi. In difetto di tali atti, il ricorso e i motivi aggiunti avverso il PUL e la sua variante generale sono inammissibili per carenza di interesse. Neppure l’interesse alla contendibilità della risorsa demaniale è tutelabile, se la risorsa è già assegnata al ricorrente. Le censure avverso l’atto pianificatorio presupposto restano riproponibili in sede di impugnazione degli atti attuativi.

Il Fatto

Una società titolare di impresa balneare su area demaniale marittima nel Comune di San Teodoro, in zona ricadente nell’Area Marina Protetta, ha impugnato il Piano di utilizzo dei litorali approvato nel 2019, insieme agli atti regionali e comunali presupposti, e successivamente la variante generale al piano pubblicata nel febbraio 2025. La ricorrente ha articolato undici motivi avverso il piano e ulteriori censure avverso la variante, dolendosi in particolare del ridimensionamento e dell’eliminazione di aree in concessione, del mancato coinvolgimento degli organismi di categoria e dell’autorità marittima, della pretermissione della valutazione ambientale e della disciplina transitoria sull’adeguamento delle concessioni in essere.

La Regione Autonoma della Sardegna e l’Agenzia del Demanio si sono costituite eccependo l’improcedibilità del ricorso principale, superato dalla variante, e l’inammissibilità di tutte le censure per assenza di lesione concreta. In replica la ricorrente ha dato atto della dichiarazione comunale secondo cui il piano non produce caducazione delle concessioni esistenti, dichiarandola satisfattiva di alcuni motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione preliminare dell’interesse a ricorrere, ritenendola assorbente rispetto al merito dei numerosi motivi. Richiama sul punto, ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., le proprie precedenti pronunce (TAR Sardegna n. 797/2025, n. 88/2024 e n. 472/2025), rese su fattispecie analoga.

Il ragionamento muove dalla natura del PUL: il piano disciplina l’utilizzo delle aree demaniali e degli ambiti di retrospiaggia, dimensionando e localizzando per il futuro servizi e infrastrutture, in coerenza con gli indirizzi ambientali e urbanistici. Si tratta di scelte ampiamente discrezionali, le cui prescrizioni, osserva il Tribunale, non hanno trovato né spontanea attuazione da parte del Comune né applicazione mediante i necessari atti attuativi.

Il Collegio esamina le clausole del regolamento d’uso richiamate dalla ricorrente, quelle sull’adeguamento delle attività esistenti e sulla revoca delle concessioni in contrasto con il piano. Ne rileva la mancata applicazione concreta: il Comune non ha adottato alcun atto volto ad annullare o ridurre le concessioni in essere. Le difese comunali, riportate dal giudice, escludono inoltre che tali previsioni possano essere applicate in futuro, essendo le competenze in materia di rilascio e revoca delle concessioni demaniali marittime trapassate alla Regione Autonoma della Sardegna.

La conseguenza è che le disposizioni censurate non valgono ad azzerare le facoltà già assentite ai concessionari, né a vietare le attività che costituiscono il consueto utilizzo delle aree demaniali. La lesione lamentata potrà concretizzarsi soltanto se e quando l’amministrazione comunale darà attuazione al piano con riferimento alle aree concedibili.

Il Tribunale respinge anche l’argomento fondato sull’asserito interesse alla contendibilità della risorsa demaniale ai sensi degli artt. 3 e 4 legge n. 118/2022. Poiché quella risorsa è già assegnata alla ricorrente, l’interesse non è attualmente suscettibile di protezione. Ricorso principale e motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per carenza di interesse attuale e concreto, con salvezza della possibilità di far valere i vizi dell’atto pianificatorio in sede di impugnazione dei futuri atti attuativi. Le spese sono compensate in ragione della complessità della fattispecie e della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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