Concluso il fabbisogno programmato, è legittimo il diniego per saturazione dei punti FKT (TAR Abruzzo n. 195 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione alla realizzazione di una struttura sanitaria in regime ambulatoriale è legittimamente negata quando il contingente di punti erogativi previsto dal piano di fabbisogno regionale per il distretto di riferimento risulti già saturato dall’attribuzione dell’unico punto disponibile a favore di altro operatore. La circostanza che il punto programmato di Medicina Fisica e Riabilitativa FKT comprenda la sola prestazione specialistica ambulatoriale di fisioterapia, e non anche l’attività di riabilitazione, non è di ostacolo alla legittimità del diniego.
Il Fatto
La società ricorrente presentava istanza, ai sensi dell’art. 3 della L.R. Abruzzo n. 32/2007, per la realizzazione in Pescara di un ambulatorio per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione e fisiochinesiterapia. La ASL esprimeva parere favorevole, ma la Regione Abruzzo comunicava il proprio parere negativo di compatibilità programmatoria, rilevando che il fabbisogno di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2023-2024 prevedeva per il distretto di Pescara un unico punto di Medicina Fisica e Riabilitativa, già attribuito a un diverso operatore. Il Comune, conformandosi, adottava il diniego impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, incentrato su un’eccezione di invalidità derivata. La società ricorrente sosteneva che l’autorizzazione rilasciata al controinteressato, impugnata con separato giudizio, fosse illegittima perché limitata alla sola attività di fisioterapia e non estesa anche a quella riabilitativa; tale illegittimità avrebbe inficiato, in via derivata, gli atti di diniego adottati nei propri confronti, essendo stata erroneamente ritenuta satura la disponibilità di punti erogativi.
La tesi è stata ritenuta infondata. La Corte ha accertato, sulla base dell’allegato al fabbisogno regionale di cui alla DGR n. 110 del 03/03/2023, che il raggruppamento di branche denominato “Medicina Fisica e Riabilitativa FKT” comprende la sola prestazione specialistica ambulatoriale di fisioterapia e non anche l’attività di riabilitazione.
Ne consegue che il parere di compatibilità programmatoria rilasciato al controinteressato ha legittimamente inciso sul contingente programmato, esaurendo i punti erogativi disponibili per la fisioterapia nel distretto di Pescara. Gli atti impugnati, fondati sulla saturazione del fabbisogno, risultano pertanto esenti dalle censure formulate. La peculiarità della vicenda ha indotto il Collegio alla compensazione delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c., richiamato dall’art. 26 c.p.a.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.