Acquisizione sanante ex art. 42-bis riservata al Consiglio comunale (TAR Sicilia n. 496 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 non costituisce atto di mera gestione, ma espressione di una scelta di alta amministrazione, implicante una complessa valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla conservazione dell’opera e l’interesse del privato illegittimamente occupato. Tale atto rientra pertanto nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. l), d.lgs. n. 267/2000, e non del dirigente dell’area tecnica. La determina dirigenziale adottata in difetto di tale competenza è illegittima per incompetenza relativa e va annullata. Non sana il vizio la mera proposta di deliberazione consiliare di ratifica, atto endoprocedimentale che non perfeziona alcuna convalida.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di terreni siti nel Comune di Taormina, censiti al foglio 3, particelle 3135 e 3137, ha impugnato la determina dirigenziale n. 1815 del 10 ottobre 2025, con cui il dirigente dell’area tecnica ha disposto l’acquisizione al patrimonio indisponibile dell’ente ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.

La vicenda trae origine da una procedura espropriativa avviata nel 2001 e mai conclusa con decreto di esproprio, da cui una situazione di occupazione sine titulo. Con sentenza n. 3102/2024 il TAR aveva accertato l’illegittimità dell’occupazione e ordinato all’Amministrazione di scegliere, entro centoventi giorni, tra restituzione con riduzione in pristino, acquisizione autoritativa o accordo negoziale. Dopo un giudizio di ottemperanza definito con sentenza n. 2922/2025 e l’inerzia dell’ente, il dirigente ha avviato il procedimento ex art. 42-bis, conclusosi con il provvedimento impugnato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., secondo cui la censura, attenendo a un provvedimento adottato in relazione a un giudicato, andava proposta in sede di ottemperanza. L’eccezione è respinta: il provvedimento è stato emanato il 10 ottobre 2025, dopo che il giudizio di ottemperanza era già stato trattenuto in decisione, sicché la contestazione in quella sede era materialmente impossibile.

Nel merito il TAR osserva che la sentenza n. 3102/2024 si limitava a imporre all’ente la scelta tra tre opzioni, rimettendo all’Amministrazione l’esercizio del potere discrezionale. Il gravame non censura l’opzione prescelta, ma la legittimità del provvedimento con cui quella scelta è stata attuata, deducendo l’incompetenza dell’organo emanante: vizio autonomo ed estraneo al decisum precedente, correttamente fatto valere in un giudizio di cognizione.

Entrando nel merito, il Collegio rileva che il provvedimento di acquisizione sanante non è atto meramente esecutivo o di gestione. Esso presuppone una valutazione comparativa tra l’interesse pubblico alla conservazione dell’opera e l’interesse privato del proprietario illegittimamente spogliato dell’area. La norma richiede la motivazione di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico, valutate comparativamente con gli interessi privati e con evidenza dell’assenza di ragionevoli alternative. Si tratta di scelta di alta amministrazione, con significative ricadute sul bilancio e sul patrimonio dell’ente.

L’art. 42, comma 2, lett. l), TUEL attribuisce al Consiglio comunale la competenza sugli atti fondamentali, tra cui gli acquisti e le alienazioni immobiliari che non costituiscano mera esecuzione di atti consiliari. Il Collegio richiama la giurisprudenza che riconduce l’adozione dell’atto ex art. 42-bis alla competenza dell’organo consiliare, menzionando la Cass. civ. sez. I, 16/04/2025, n. 10074 e il Cons. Stato, sez. IV, 10/05/2018, n. 2810, nonché la T.A.R. Campania, Napoli, n. 180/2019.

La determina impugnata, adottata da organo privo di competenza, è dunque illegittima per incompetenza relativa. Non vale la tesi della ratifica: la proposta di deliberazione prodotta dal Comune è mero atto endoprocedimentale, preparatorio della futura decisione dell’organo competente, e solo l’adozione della delibera consiliare perfeziona la convalida. Il ricorso è accolto, con annullamento dell’atto, restando assorbite le ulteriori censure. L’Amministrazione dovrà ri-esercitare il potere in conformità alla sentenza n. 3102/2024, investendo della decisione il Consiglio comunale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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