Accordi collettivi AGCOM e interpretazione autentica dell’Accordo 2022 (TAR Campania n. 4919 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo collettivo successivo, approvato con delibera dell’organo consiliare dell’Autorità, non possiede di per sé efficacia di interpretazione autentica dell’accordo precedente quando la sua genesi e il suo preambolo ne circoscrivano l’oggetto e la finalità alla definizione transattiva di uno specifico contenzioso. In tal caso, l’accordo successivo non spiega efficacia derogatoria o abrogativa delle disposizioni dell’accordo precedente, le cui condizioni di applicazione restano governate esclusivamente dalla loro lettera. Ne consegue che il dipendente che non rientra nella previsione letterale della clausola invocata non può pretenderne l’applicazione in via estensiva, ancorché l’accordo successivo abbia introdotto criteri più favorevoli per altre categorie di personale.
Il Fatto
Le ricorrenti, funzionarie dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, avevano prestato servizio dapprima con contratto di specializzazione triennale e poi con contratti a tempo determinato, prima dell’immissione in ruolo. Esse lamentavano il mancato riconoscimento dei benefici economici previsti dall’accordo sindacale del 2022 e chiedevano l’attribuzione di ulteriori livelli retributivi sulla base dell’accordo integrativo approvato con delibera del 2025, che ritenevano avente natura di interpretazione autentica dell’accordo precedente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto escluso la fondatezza della doglianza fondata sul principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, rilevando come le ricorrenti fossero state immesse nei ruoli senza soluzione di continuità e avessero già ottenuto riconoscimenti stipendiali proprio in ragione del precedente servizio a termine, sicché alcun abuso della contrattazione a tempo determinato poteva configurarsi.
Quanto alla pretesa efficacia di interpretazione autentica dell’accordo del 2025, il Tribunale ha osservato che la rubrica della delibera di approvazione e il suo preambolo ne circoscrivevano l’oggetto al superamento di talune contestazioni nell’ambito del procedimento ex art. 28 St. Lav. pendente dinanzi al Tribunale del Lavoro. L’accordo successivo non possedeva, pertanto, alcuna generale efficacia derogatoria delle disposizioni dell’accordo del 2022.
Con riguardo alla domanda di riconoscimento dei due livelli retributivi di cui al punto 2.3 dell’Accordo 2022, la Corte ne ha rilevato l’infondatezza sulla base della lettera della disposizione, che richiedeva l’ingresso nei ruoli tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2010. Le ricorrenti, essendo state immesse in ruolo successivamente, non rientravano nella finestra temporale ivi prevista, e il loro ristoro era già stato assicurato mediante l’applicazione del punto 2.4, che attribuisce due livelli al personale entrato nei ruoli dal 1° gennaio 2011.
Il Tribunale ha infine rigettato la domanda relativa all’ulteriore livello per la specializzazione, osservando che il criterio proporzionale introdotto dall’accordo del 2025 (un livello ogni quindici mesi) era volto a tutelare esclusivamente coloro che non avessero completato l’intero triennio e che, per tale ragione, non avessero potuto beneficiare dei due livelli previsti dall’accordo del 2022. Le ricorrenti, avendo completato il periodo di specializzazione, potevano vantare diritto ai soli due livelli già riconosciuti, non potendo l’attribuzione di un ulteriore livello configurarsi come interpretazione estensiva di una norma speciale priva di base normativa. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese per la particolarità delle questioni.
Nota della Redazione
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