Riconoscimento da videosorveglianza e foto social: prova atipica affidabile (Cass. pen. Sez. V n. 24795/2026)
L’individuazione fotografica e video operata dalla polizia giudiziaria è prova atipica ammissibile ex art. 189 c.p.p.: la sua affidabilità non deriva dal riconoscimento in sé ma dall’attendibilità della deposizione di chi si dica certo dell’identificazione. La videosorveglianza non esclude l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede se non garantisce l’interruzione immediata dell’azione.