Traffico illecito di rifiuti: necessaria organizzazione di mezzi e capitali (Cass. pen. Sez. 5 n. 24797/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen., è reato abituale che si perfeziona attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo. L’attività di trasporto e recupero di rottami ferrosi svolta personalmente, senza avvalersi di collaboratori e senza una stabile destinazione di mezzi all’attività illecita, integra la diversa fattispecie di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006.
Il Fatto
La Corte di appello di Catanzaro confermava la condanna di diversi imputati per il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.), per avere, con più azioni, raccolto, trasportato e trattato rifiuti ferrosi in un’area adibita a discarica abusiva, senza le prescritte autorizzazioni. Per uno degli imputati, la Corte territoriale riteneva sussistente il delitto ex art. 452-quaterdecies cod. pen. sulla base della frequenza delle condotte (sedici episodi in poco più di un mese) e dell’ingente quantitativo di rifiuti complessivamente trattato, desunto dalla reiterazione delle attività.
Avverso tale decisione, proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 452-quaterdecies cod. pen. per insussistenza dell’ingiusto profitto e dell’organizzazione di mezzi e capitali, nonché vizi di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche e alla recidiva.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di quattro degli imputati, per genericità e manifesta infondatezza delle censure, rilevando che le doglianze relative al diniego delle attenuanti generiche non si confrontavano con le ragioni della decisione (gravità del reato, inquinamento, impiego di minorenni, natura pericolosa dei rifiuti) e che le eccezioni sull’ingiusto profitto e sull’ingente quantitativo di rifiuti erano state sollevate per la prima volta in sede di legittimità o comunque non adeguatamente motivate.
Ha invece accolto il ricorso di un imputato, annullando la sentenza con rinvio. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies cod. pen.) è reato abituale che richiede la predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo (Sez. 3, n. 52838/2016, Serrao). Nel caso di specie, l’imputato svolgeva le attività di recupero e lavorazione dei rifiuti ferrosi personalmente, senza avvalersi di collaboratori, raccogliendo e trasportando i materiali con un autocarro e collocandoli in un’area nei pressi della propria abitazione, per poi ripulirli e rivenderli. L’area di stoccaggio non costituiva un mezzo organizzato stabilmente destinato all’attività illecita, ma il mero luogo in cui di volta in volta veniva esercitata l’attività di recupero. La Corte ha quindi escluso la sussistenza dell’elemento dell’organizzazione, ritenendo che la condotta integrasse piuttosto la diversa fattispecie di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006.
Implicazioni Pratiche
- Elemento dell’organizzazione nel reato ex art. 452-quaterdecies cod. pen.: il difensore deve verificare se la condotta del proprio assistito si sia concretizzata in una struttura organizzativa, sia pure rudimentale, di mezzi e capitali, destinata stabilmente al traffico illecito di rifiuti; la mera reiterazione di trasporti e recuperi di materiali ferrosi, senza una pluralità di mezzi e senza collaboratori, non è sufficiente a integrare il reato associativo.
- Onere di specificità dei motivi di ricorso: in sede di legittimità, le censure devono confrontarsi puntualmente con le ragioni della decisione impugnata; la mera riproposizione di doglianze già avanzate in appello, senza una critica argomentata alla motivazione, determina l’inammissibilità del ricorso per genericità.
- Spese processuali in favore della parte civile: nel giudizio di cassazione con trattazione orale, la parte civile che non intervenga nella discussione in pubblica udienza, ma si limiti a depositare memorie scritte, non ha diritto al rimborso delle spese processuali, ai sensi del principio affermato dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. U, n. 27727/2024, Gambacurta).
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