Interrogatorio formale e testi: l’ammissibilità non si valuta sull’esito presunto (Cass. civ. Sez. L n. 24370/2026)
L’ammissibilità dell’interrogatorio formale e della prova testimoniale si valuta sul contenuto dei capitoli in rapporto ai termini della controversia, mai sul supposto esito del mezzo, sull’inverosimiglianza dei fatti, su ragioni di economia processuale o sulla preventiva attendibilità del teste, riservata al legislatore. Il giudicato interno sulle riduzioni per prescrizione vincola il giudice del rinvio.