Annullamento per pena illegale e vizi motivazionali su recidiva e aggravante (Cass. pen. Sez. 5 n. 24799/2026)
Principi di diritto (Massima)
La pena per il furto monoaggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, cod. pen. non può essere inferiore nel minimo a due anni di reclusione ed euro 927,00 di multa, a pena di illegalità. In tema di recidiva facoltativa, il giudice è tenuto a una specifica motivazione sia in caso di affermazione che di esclusione, non potendo limitarsi a un silenzio assoluto. L’aggravante del porto d’armi di cui all’art. 625, comma 1, n. 3, cod. pen. è configurabile quando il possesso degli strumenti offensivi sia accertato in continuità temporale con il momento della sottrazione, senza soluzione di continuità.
Il Fatto
Il Tribunale di Pordenone, con sentenza pronunciata all’esito del giudizio abbreviato, condannava l’imputato per i reati di furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede (capo A), porto ingiustificato di oggetti idonei ad offendere, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, ritenendo la continuazione e determinando una pena complessiva che, per il capo A), era pari a un anno e dieci mesi di reclusione ed euro 400 di multa. La sentenza escludeva la recidiva reiterata contestata e l’aggravante del porto d’armi di cui all’art. 625, comma 1, n. 3, cod. pen., pur avendo accertato che l’imputato, dopo aver rubato l’autovettura dotata di antifurto satellitare, era stato costantemente monitorato nei suoi movimenti e, al momento del blocco, era stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di uno sfollagente, senza essere mai sceso dal veicolo dall’istante del furto fino al fermo.
Avverso tale decisione, il Procuratore Generale proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: l’illegalità della pena per il furto aggravato, la mancata motivazione sulla recidiva contestata e la contraddittorietà della motivazione in ordine all’esclusione dell’aggravante dell’arma.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto tutti i motivi del ricorso del Procuratore Generale. Quanto al primo motivo, ha rilevato che la pena inflitta per il reato monoaggravato ex art. 625, comma 1, cod. pen. (furto con esposizione alla pubblica fede) era illegale, essendo il minimo edittale di due anni di reclusione ed euro 927,00 di multa, mentre il Tribunale aveva applicato una pena inferiore. La Corte ha quindi annullato il trattamento sanzionatorio per vizio di violazione di legge.
Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che il giudice di merito, pur avendo contestato la recidiva reiterata, non aveva fornito alcuna motivazione in ordine alla sua esclusione, limitandosi a un silenzio assoluto, in violazione del consolidato principio per cui, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta una specifica motivazione sia che il giudice affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972/2018; Sez. 6, n. 16244/2013).
Il terzo motivo è stato ritenuto fondato per la contraddittorietà della motivazione. La Corte ha rilevato che il Tribunale, da un lato, aveva accertato che l’autovettura era stata costantemente in movimento dal momento del furto fino al blocco delle forze dell’ordine, senza che l’imputato fosse mai sceso, e che al momento del fermo lo stesso era in possesso di un coltello e di uno sfollagente; dall’altro, aveva escluso l’aggravante dell’arma ritenendo non provato che l’imputato portasse con sé le armi già al momento del furto. La Corte ha censurato tale ragionamento come contraddittorio, poiché, se l’imputato non era mai sceso dal veicolo e le armi erano state rinvenute al momento del fermo, non poteva logicamente escludersi che le stesse fossero già in suo possesso al momento della sottrazione del veicolo.
Implicazioni Pratiche
- Controllo della legalità della pena: l’avvocato deve verificare che la pena irrogata per il furto monoaggravato non sia inferiore al minimo edittale di due anni di reclusione ed euro 927 di multa; in caso di violazione, il Procuratore Generale può impugnare per illegalità, e l’annullamento comporta la rideterminazione della pena in sede di rinvio.
- Motivazione sulla recidiva: il giudice che esclude la recidiva contestata deve motivare specificamente, indicando le ragioni per cui i precedenti penali non sono ritenuti sintomatici di una maggiore pericolosità; il difensore, in sede di impugnazione, deve eccepire la mancanza di motivazione, che integra vizio di violazione di legge.
- Aggravante dell’arma nel furto: per la configurabilità dell’aggravante ex art. 625, comma 1, n. 3, cod. pen., il giudice deve accertare la continuità temporale tra il possesso delle armi e la condotta di sottrazione; se l’imputato è stato sorpreso in possesso delle armi subito dopo il furto, senza soluzione di continuità, l’aggravante va ritenuta sussistente, salva prova contraria.
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