Inammissibile il ricorso generico per violazione dell’art. 129 cod. proc. pen. (Cass. pen. Sez. VII n. 10897 del 23.03.2026)
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca la violazione degli artt. 129 e 533 cod. proc. pen. senza specifiche doglianze, limitandosi a una generica contestazione della valutazione probatoria.