Liquidazione del patrocinio a spese dello Stato e fase istruttoria assorbita nella trattazione (Cass. civ. Sez. 2 n. 21705 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il d.m. n. 55/2014 non prevede un compenso specifico per la fase istruttoria, ma un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria. Ne consegue che nel computo dell’onorario del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato deve essere incluso il compenso per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento. La liquidazione che escluda tale fase, sul presupposto che le attività svolte costituiscano “atto dovuto”, contrasta con gli artt. 82 d.P.R. n. 115/2002 e 4, comma 5, del d.m. n. 55/2014.
Il Fatto
Il Presidente del Tribunale di Venezia liquidava all’avvocato, quale difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio per il riconoscimento della protezione internazionale, un compenso di € 750,00. Il professionista proponeva opposizione, insistendo per una liquidazione di € 1.629,25, tenuto conto dell’attività istruttoria svolta, consistente nel deposito di documentazione relativa alle fonti internazionali e alla situazione del richiedente, e della fase decisoria, con il deposito di note conclusive.
Il Tribunale di Venezia rigettava l’opposizione, ritenendo che le fasi effettivamente svolte fossero quelle di studio e introduzione, che la fase decisoria fosse assorbita e che l’assistenza all’udienza e l’audizione dell’assistito costituissero “atto dovuto”. Il difensore proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo la mancata liquidazione dei compensi per la fase istruttoria e per quella decisoria.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione rileva che i due motivi di ricorso sono tra loro connessi e li esamina congiuntamente. Il giudice del merito aveva escluso il compenso per la fase istruttoria e per quella decisoria, qualificando l’attività svolta dal difensore come “atto dovuto” e comunque rientrante nei chiarimenti che il giudice deve istituzionalmente compiere.
La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità, in base al quale il d.m. n. 55/2014 prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che ricomprende anche l’attività istruttoria. Tale principio è stato affermato da Sez. 2 n. 8561 del 2023 e ribadito da numerose successive pronunce, tra cui Cass. nn. 28881/2022, 5289/2023, 28627/2023, 24349/2025, 30831/2025 e 595/2026.
Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare la liquidazione applicando il principio secondo cui il compenso per la fase istruttoria è comunque dovuto, a prescindere dal suo concreto svolgimento. La Corte individua nel Presidente del Tribunale di Venezia il giudice funzionalmente competente, diverso da quello che ha deciso sull’istanza e sull’opposizione.
La decisione impugnata viene conseguentemente cassata con rinvio, con regolazione delle spese del giudizio di legittimità ad opera del giudice del rinvio.
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Nota della Redazione
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