Annullata la liquidazione per patrocinio a spese dello Stato con motivazione apparente (Cass. civ. Sez. 2 n. 21758 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per motivazione apparente e radicalmente contraddittoria, la sentenza con cui il giudice dell’opposizione rigetta le censure avverso la liquidazione del compenso per il patrocinio a spese dello Stato senza prendere in esame la questione, decisiva, della individuazione della tariffa professionale applicabile ratione temporis allo svolgimento della prestazione difensiva. L’anomalia motivazionale denunciabile in cassazione, a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con esclusione del mero difetto di sufficienza. Integra tale vizio il costrutto argomentativo che, dopo avere rilevato una “chiara violazione di legge” nel provvedimento impugnato, disattende l’opposizione applicando una fonte normativa neppure richiamata nell’atto originario, senza alcuna spiegazione logica e giuridica.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari aveva liquidato al difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l’attività prestata in un giudizio di separazione consensuale, la somma di € 510,00, ridotta della metà ai sensi dell’art. 130 d.P.R. n. 115/2002.
Avverso tale liquidazione il professionista propose opposizione, deducendo l’erronea applicazione delle tabelle di cui al d.m. n. 127/2004, ormai abrogato, e sostenendo che il compenso avrebbe dovuto essere quantificato sulla base dei parametri del d.m. n. 140/2012, vigenti ratione temporis al momento dello svolgimento dell’attività difensiva. L’opposizione venne rigettata dal Tribunale, che ritenne congrua la liquidazione sulla base dei valori medi di cui al d.m. n. 55/2014.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, con il quale il difensore aveva dedotto il vizio di nullità della sentenza per violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ravvisando nella decisione impugnata un’ipotesi di motivazione meramente apparente.
Il provvedimento impugnato, dopo un incipit radicalmente contraddittorio con cui il Giudice aveva riconosciuto la sussistenza di una “chiara violazione di legge” nel decreto di liquidazione, rigettava l’opposizione senza esaminare le critiche sollevate dal professionista. Questi aveva contestato, oltre all’entità della somma liquidata, la applicazione di tabelle non più in vigore, questione decisiva che era stata del tutto ignorata.
La Corte ha richiamato il principio per cui la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice di merito, con la sola eccezione dell’ipotesi in cui essa debba giudicarsi meramente apparente. Tale evenienza ricorre quando le argomentazioni, benché graficamente esistenti, siano obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarle con congetture.
La motivazione apparente si configura anche quando il costrutto argomentativo non presenti la necessaria attitudine a rendere palese la sua riferibilità al caso concreto, apparendo come un modello di stile che prescinde dall’effettivo sindacato sul fatto. Nel caso di specie, la sentenza impugnata presentava tale vizio, avendo incongruamente applicato una fonte normativa — il d.m. n. 55/2014 — neppure richiamata nell’originario provvedimento di liquidazione, senza alcuna disamina delle doglianze proposte.
La Corte ha pertanto dichiarato la nullità della sentenza, cassandola con rinvio al Presidente del Tribunale di Bari o a magistrato da lui delegato, diverso da quello che aveva deciso l’opposizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Gli altri motivi di ricorso sono rimasti assorbiti.
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Nota della Redazione
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